Forme di governo
nella storia
Le forme odierne del governare sono un’evoluzione del modello inglese
parlamentare nato tra Seicento e Settecento e rese poi specifiche dalle singole
vicende storiche. Mentre gli inglesi d’America reinterpretarono il modello della
madre patria, dando luogo alla forma di governo presidenziale, nell’Europa
continentale l’esperienza britannica si diffuse attraverso la mediazione delle
sperimentazioni costituzionali francesi. Tra la seconda metà dell’Ottocento e i
primi decenni del Novecento si assiste a una tendenza alla democratizzazione
delle istituzioni e al passaggio dallo stato monoclasse a quello pluriclasse.
Allo scopo di evitare le degenerazioni totalitarie di alcuni paesi, all’indomani
della prima guerra mondiale, emerse l’esigenza di dare una formulazione
giuridica e razionale alla forma di governo parlamentare.
Le forme di governo, l’abbiamo già visto, così come gli ordinamenti giuridici di
cui sono parte, e come più in generale il diritto, sono fenomeni di natura
sociale. E i fenomeni sociali sono in evoluzione costante e continua: lenta o
lentissima, in certi casi (al punto da farli apparire immobili), accelerata o
velocissima in altri casi (al punto da rendere difficile studiarli e descriverli
prima che siano già cambiati). Hanno dunque una loro storia: ogni assetto di
governo, nessuno escluso, prima di essere influenzato dai modelli coevi
affermatesi in altri ordinamenti, o da quelli teorici elaborati dalla dottrina,
è prima di tutto figlio di quelli che l’hanno preceduto, ed è a sua volta
destinato a condizionare quelli che lo seguiranno.
Molto più di quanto non si sia portati a pensare le forme odierne del governare
sono figlie di quelle del passato delle quali costituiscono l’evoluzione
determinata dalle specifiche vicende storiche e dalle esperienze concrete di
ciascun paese. Di più: essendo stati pochissimi i modelli originari, e, anzi, a
ben vedere, potendoli in ultima analisi ricondurre tutti a uno solo, che si
trovò a far da modello a tutti gli altri (quello inglese), è possibile
ricostruire un vero e proprio albero genealogico delle varie forme di governo
(vedi fig. 1).
Le origini del governo parlamentare in Inghilterra
È proprio in Inghilterra che a cavallo fra il '600 e il '700 si avviò, dopo la
breve parentesi repubblicana di Oliver Cromwell, la Rivoluzione gloriosa contro
la “minaccia papista” del re cattolico Giacomo II. Essa portò al progressivo
superamento della monarchia assoluta (che pure veramente “assoluta” non era mai
stata da nessuna parte e tanto meno nel Regno Unito) e alla definitiva
affermazione della supremazia del parlamento. Le vicende politico-costituzionali
inglesi di quel periodo consacrano il ruolo del parlamento come organo
rappresentativo in grado di limitare ogni tendenza della monarchia all’esercizio
arbitrario del potere e anzi lo affermano come implicita fonte di legittimazione
della stessa dinastia (sono atti del parlamento a stabilire chi dovesse
regnare). Si consolida così la tendenza a concepire i poteri dello stato come
relativamente separati e, in particolare, l’idea che la sede della
rappresentanza, soprattutto i Comuni (il parlamento era già da secoli diviso in
Camera dei Lords e Camera dei Comuni), fossero il luogo dove si potessero far
sentire interessi diversi e anche contrapposti rispetto a quelli rappresentati
dalla Corona e dalla nobiltà fondiaria (che dominava la Camera dei Lords). Tali
interessi erano riconducibili, piuttosto, alla nascente borghesia formata dagli
abitanti delle città impegnati nel commercio, nelle professioni,
nell’artigianato e poi nella stessa industria, classe portatrice di valori
individualistici e mercantili nonché di mobilità sociale.
Il potere esecutivo era sempre del re che agiva attraverso i suoi ministri (il
governo come tale, con una crescente autonomia rispetto alla Corona si sarebbe
sviluppato solo in una fase successiva). Ma l’esercizio del potere, ferma
restando l’assoluta irresponsabilità della Corona che manteneva comunque
determinati poteri suoi propri (le cosiddette prerogative), era limitato dalla
circostanza che doveva svolgersi (siamo in Inghilterra) non solo nel rispetto
delle ultrasecolari leggi consuetudinarie costituenti la common law, ma anche
nel rispetto della volontà del parlamento espressa attraverso atti legislativi i
quali, del resto, per entrare a far parte dell’ordinamento avevano bisogno della
sanzione regia, cioè del consenso del re. Per il resto, i ministri agivano in
nome e per conto del re e solo al re rispondevano.
Il parlamento, però, disponeva da tempo di uno strumento che si sarebbe
rivelato, proprio nel corso del ‘700, ricco di potenzialità, l’impeachement.
Grazie ad esso il parlamento poteva mettere in stato d’accusa e privare del loro
ufficio i funzionari del re che si fossero macchiati di qualche reato o avessero
compiuto malversazioni nei confronti dei sudditi di sua maestà. Nato come
strumento giurisdizionale, l’impeachement comincia a essere utilizzato per far
valere una responsabilità non solo penale o prevalentemente penale ma, al
contrario, essenzialmente politica, nei confronti dei ministri del re sgraditi
agli organi della rappresentanza. Dopo qualche resistenza regia, la sola
minaccia del ricorso alla messa in stato d’accusa diventa sufficiente a indurre
il re, in una prima fase, a sostituire i ministri malvisti, poi,
preventivamente, a scegliersi collaboratori presumibilmente graditi al
parlamento e, quindi, prima di tutto, parlamentari. È questa la genesi di quello
che poi si sarebbe chiamato rapporto fiduciario, l’istituto chiave del
parlamentarismo in ragione del quale chi governa deve farlo col consenso
dell’assemblea (o delle assemblee, se son più d’una) rappresentativa.
Sempre nel corso del '700, si manifestano altre due tendenze: la prima dipende
dal fatto che la salita al trono di una dinastia di madrelingua tedesca (Sofia
“elettrice” di Hannover, e i suoi eredi, i più prossimi successori protestanti
degli Stuart, chiamati dal parlamento con l’Act of Settlement del 1701)
contribuisce a favorire il progressivo distacco del consiglio dei ministri
rispetto a un sovrano che rinuncia a presiederne le riunioni e sceglie, fra gli
altri, un ministro che lo faccia in sua vece, gli riferisca e lo rappresenti.
Per molti decenni questo fu il Lord Tesoriere che aveva il controllo della
finanza pubblica. Nasce così la figura del primo ministro, che si rafforza
grazie ad alcuni grandi protagonisti (Sir Robert Walpole, William Pitt, Sir
Robert Peel, col quale siamo ormai in pieno '800) e, in secondo luogo, si
sviluppa una certa autonomia del governo (che però giuridicamente era e restava,
il governo di sua maestà).
La seconda tendenza che si consoliderà soprattutto nell’800, favorita da una
serie di modifiche alla legislazione elettorale (a partire dal 1832), è quella
della Camera dei Comuni a dividersi in due parti o fazioni: coloro i quali
sostengono il governo e coloro che lo avversano. Essi si fronteggiano anche
fisicamente, grazie alla non casuale disposizione dei seggi ai Comuni, che non
sono disposti a semicerchio, bensì in due serie di file contrapposte. Se si
uniscono questi diversi elementi – progressivo distacco dei ministri dalla
Corona, emersione della figura del premier, instaurazione progressiva del
rapporto fiduciario, camera bassa sostanzialmente divisa in due parti
(bipartitica o almeno bipolare diremmo oggi), con i famosi whigs, progenitori
dei futuri liberali da un lato, e i tories, progenitori dei futuri conservatori,
dall’altro –, si possono comprendere le origini della forma di governo
parlamentare e anche alcune sue caratteristiche iniziali. Esse sono
sostanzialmente una notevole dose di dualismo (connaturata con un potere
esecutivo regio che comincia a rispondere anche al parlamento) e la crescente
influenza del parlamento sul governo.
Se non che, per la sfortuna di studiosi e imitatori stranieri, gli inglesi di
tutto si sono preoccupati nei tre secoli che ci separano dall’inizio del '700 a
oggi, tranne che di buttar giù in testi scritti le regole del loro modo di
governarsi. Non ne avevano e non ne hanno mai avuto bisogno, essendo diversa la
loro antica tradizione giuridica fondata su consuetudini (cioè leggi non scritte
che si affermano nell’ordinamento per il semplice fatto che, nel tempo, tutti si
comportano in un certo modo perché convinti che così si debba fare), secondo lo
spirito di una società capace di evolvere progressivamente, quasi
impercettibilmente, verso il nuovo senza mai ripartire da zero (come fecero
invece i francesi con la Rivoluzione, per esempio). Sicché, quanti nel corso
dell’ultimo paio di secoli hanno ritenuto opportuno ispirarsi al modo di
governarsi degli inglesi, cioè tutti, hanno finito coi trovarsi consapevolmente,
e spesso, del tutto inconsapevolmente, in difficoltà.
Infatti, le forme del governare rispondono, per definizione, ciascuna alla
propria storia e sono difficilissime da riprodurre in vitro altrove: e lo sono
tanto più quando il modello di riferimento è interamente basato sugli effettivi
comportamenti dei soggetti del sistema politico istituzionale e non su regole
codificate, in altre parole, le forme di governo non si possono clonare.
Le origini del governo presidenziale negli Stati Uniti
I primi a equivocare clamorosamente furono gli americani. Nella seconda metà del
‘700 essi furono protagonisti di una rivoluzione costituzionale, così chiamata
perché condotta in nome del principio costituzionale inglese del no taxation
without representation. Oggetto del contendere, in connessione con interessi
commerciali sempre più divergenti, erano le tasse che la madrepatria pretendeva
di imporre ai propri cittadini delle colonie senza che essi potessero dare il
loro consenso dal momento che non eleggevano propri rappresentanti a
Westminster. Il contrasto si acuisce fino a sfociare nella Dichiarazione di
indipendenza (1776) e nella firma di un patto confederale fra le ex colonie (una
sorta di costituzione chiamata Articoli di confederazione). Questo assetto si
rivelò presto inadeguato a fronteggiare la guerra con l’Inghilterra, sicché i
delegati dei tredici stati si riunirono in Convenzione a Filadelfia (1787) per
riformare il sistema di governo unitario che si erano dati, in modo da poter
resistere ai pericoli esterni e superare i dissidi interni. I costituenti di
Filadelfia – si era alla vigilia della Rivoluzione francese – ritennero con la
loro costituzione di riprodurre l’organizzazione del potere dell’ex madrepatria.
Si trattava della prima costituzione scritta, se si eccettuano le carte delle
singole colonie: dunque il primo grande tentativo di disciplinare in formule
giuridiche scritte il modo come un popolo intendeva governarsi o, meglio, farsi
governare.
Non avevano né potevano darsi un re e decisero di eleggersene uno a tempo. Non
volevano “lottizzazioni” territoriali e perciò vollero un capo dello stato non
collegiale ma monocratico, costituito cioè da un’unica persona. Non erano
“democratici” nel senso che si dà oggi al termine e avevano in grande antipatia
la legge dei numeri e ogni assemblearismo. Fondamentalmente antimaggioritari,
come molti liberali, temevano che la tirannide della maggioranza avrebbe portato
a chissà quali degenerazioni e soprattutto che venissero toccate le libertà del
cittadino a partire dal diritto di proprietà, come avrebbe spiegato Alexis de
Tocqueville qualche decennio dopo. Vollero quindi un capo dello stato
repubblicano scelto attraverso la mediazione di “grandi elettori”. Immaginavano
che in Inghilterra il governo fosse rimasto (non solo formalmente) il governo di
sua maestà e che vi imperasse quella separazione dei poteri così ben descritta
dal francese barone di Montesquieu i cui scritti essi conoscevano (anche se le
cose in Inghilterra non stavano più così). Delinearono allora un meccanismo in
cui la titolarità del potere esecutivo fosse tutta intera del presidente, con
ministri operanti in suo nome e responsabili solo davanti a lui, e il
legislativo tutto del Congresso in un regime di separazione dei poteri
tendenzialmente rigido, in cui l’unico strumento a disposizione delle assemblee
rappresentative per liberarsi del presidente (come degli altri pubblici
funzionari) fosse l’impeachement (senza rendersi conto che l’utilizzo di esso
aveva ormai modificato indelebilmente la forma di governo inglese). Al
presidente riconobbero le principali prerogative regie; in materia legislativa
sostituirono la sanzione con il potere di veto sospensivo presidenziale sulle
leggi approvate dal Congresso (superabile con maggioranza qualificata).
Coniugarono il tutto con un meccanismo di riparto del potere così nuovo che non
se n’era visto prima esempio al mondo: la sovranità statuale lungi dall’esser
unitaria era ripartita sul territorio fra singoli stati e Stati Uniti. A
garanzia di ciò istituirono una seconda camera in rappresentanza paritaria delle
tredici ex colonie (due senatori l’una, che si trattasse della grande Virginia o
del minuscolo New Hampshire) con il compito, fra l’altro, di controllare le
nomine fatte dall’esecutivo (cioè dal presidente). Istituirono anche un’apposita
Corte suprema che tutelasse i diritti dei singoli stati; e, infine, previdero
che la costituzione potesse essere modificata solo mediante uno speciale
procedimento tale da coinvolgere i singoli stati in quanto richiedeva il
consenso di tre quarti di essi. Coerentemente avevano disposto che la nuova
carta sarebbe entrata in vigore quando l’avessero ratificata 9 stati sui 13 che
a Filadelfia l’avevano firmata.
Così, mentre l’Inghilterra era ormai nettamente avviata verso un modo di
governarsi destinato a costituire il modello della forma di governo
parlamentare, gli Stati Uniti ispirandosi a ciò che in Inghilterra non c’era
più, si avviavano verso un modo di governarsi destinato a costituire il modello
alternativo a quello parlamentare, e cioè la forma di governo presidenziale
fondata su due poteri, esecutivo e legislativo, entrambi legittimati dal popolo,
ma separati: sicché l’uno non può, per il tempo stabilito dalla costituzione,
liberarsi dell’altro. Questo era esattamente ciò che accadeva in Inghilterra
prima che l’impeachment diventasse occasione per far valere una responsabilità
politica piuttosto che penale, cioè prima che si trasformasse nell’istituto alle
origini del rapporto fiduciario.
Il governo tra re e parlamento nel continente europeo
A cavallo fra '700 e '800, sulla scena ancora quasi vuota delle forme di governo
irrompe un protagonista che la influenzerà per quasi centosettant’anni, dando
vita a una vera e propria epopea del costituzionalismo moderno. Parliamo della
Francia che si libera d’un colpo dell’ancien régime per via rivoluzionaria,
attraverso un terremoto sociale, politico e dunque istituzionale, le cui scosse
di assestamento continueranno novant’anni. Non meno tempo occorrerà, infatti,
perché, con la Terza repubblica (1875-1940), il paese possa darsi ordinamenti
dotati di relativa stabilità.
La Francia, infatti, conosce in successione serrata: una monarchia
costituzionale in regime di separazione dei poteri nel 1791, una serie di
costituzioni repubblicane, a partire dal 21-22 settembre 1792 (data del decreto
che abolì la monarchia e segnò l’inizio della Prima repubblica), fino alla
proclamazione del primo Impero (quello di Napoleone Bonaparte), il 18 maggio
1804. Nella prima fase fu governo diretto d’assemblea, poi governo direttoriale,
infine consolato; poi ancora, con la Restaurazione, due costituzioni monarchiche
(quelle del 1814 e del 1830), seguite da una Seconda repubblica con capo dello
stato elettivo, d’impianto presidenziale (1848-1851) e dal secondo Impero
(quello di Napoleone III, dal 1852 alla sconfitta di Sedan nel 1870). Non si può
qui descrivere in dettaglio ciascuno di questi diversi assetti: ma il lettore
può crederci se affermiamo che vi si rintracciano tutte le possibili e
immaginabili combinazioni in materia di rapporti fra organi costituzionali
(ferma e indiscussa restava solo la continuità dello stato unitario, anzi
accentrato).
Non c’è da sorprendersi, perciò, se a questo vero e proprio supermarket delle
architetture e delle sperimentazioni costituzionali tutti in Europa, eccezion
fatta, ovviamente, per gli inglesi, abbiano attinto a piene mani, spesso senza
rendersene conto. Occorrerà attendere fino al periodo dopo la prima guerra
mondiale perché contributi altrettanto influenti alla tecnologia costituzionale
giungano anche da altre parti. D’altra parte, l’impatto del costituzionalismo
francese non poteva che essere grande. Vi concorsero le rivoluzioni giacobine e
le conquiste napoleoniche (si pensi proprio al caso italiano: da noi le prime
carte costituzionali sono di pura e semplice importazione francese); vi
avrebbero concorso le esperienze rivoluzionarie parigine del 1848 e 1870, mentre
l’esperienza americana appariva lontana e troppo particolare, e quella
britannica non era codificata: sicché molti paesi finirono con l’imitarla
attraverso la mediazione dei modelli francesi ad essa in parte ispirati.
Le due Costituzioni monarchiche francesi della Restaurazione (quella del 1814 e
quella del 1830) furono infatti il principale, se non l’unico, veicolo di
penetrazione nell’Europa continentale del modello di governarsi già affermatosi
in Inghilterra: ad esse si sarebbero ispirate, fra le altre, la Costituzione
belga del 1831 e lo Statuto albertino del 1848. I Borboni, che avevano trascorso
gran parte dell’esilio a Londra (l’Inghilterra era stata la grande e decisiva
nemica di Napoleone Bonaparte e l’aveva sconfitto), al loro rientro a Parigi
accordarono una carta, definita appunto “ottriata” (octroié), cioè elargita dal
sovrano come atto unilaterale, ispirata alla forma giuridica del modello
inglese. Essa prevedeva, da un lato, un parlamento bicamerale con una Camera dei
Pari di nomina regia, assai simile alla Camera dei Lords, e una Camera dei
Deputati eletta a suffragio molto ristretto, titolare, insieme al re, della
funzione legislativa (ma l’iniziativa era in mano al solo sovrano, titolare
anche del potere di sanzione); dall’altro, un esecutivo di cui unico titolare
era sempre il re che agiva attraverso suoi ministri che potevano essere membri
delle camere e che alle camere rispondevano solo in caso di tradimento o
concussione (con un meccanismo ispirato all’impeachment). Lo schema era quello
che la dottrina considera tipico della monarchia costituzionale, la forma
iniziale dello stato non più assoluto, quando ancora l’assemblea rappresentativa
non aveva potuto affermare il principio della responsabilità politica (non
penale) dell’esecutivo nei propri confronti attraverso l’instaurazione del
rapporto fiduciario. Si trattava di un equilibrio costituzionale che rispondeva
a una fase dello sviluppo sociale in cui era ancora apertissimo il conflitto fra
principio legittimista, di cui espressione era il re (il quale, quindi, aveva in
pugno l’esecutivo e cercava di mantenere il controllo degli altri poteri, in
particolare del legislativo nell’ambito del quale s’era assicurato il controllo
pieno di una camera, quella appunto di nomina regia) e principio
rappresentativo, espressione del quale era la sola Camera dei Deputati,
dov’erano presenti gli interessi della nazione (cioè dell’alta borghesia).
Per quanto ristretto fosse il suffragio (si sarebbe lievemente allargato solo
negli anni '30 dell’800), la Camera dei Deputati rappresentava pur sempre
interessi diversi – rispetto a quelli di cui interprete era il binomio Re-Camera
dei Pari – e in senso lato “liberali”. Essa utilizzando gli strumenti
istituzionali esistenti e piegandoli ai suoi fini riuscì progressivamente a far
valere un inizio di responsabilità politica dei ministri di sua maestà davanti a
se stessa. Questa tendenza si accentuò dopo la rivolta borghese del luglio 1830
contro l’ormai non più tollerabile limitazione dell’elettorato. Essa portò al
potere Luigi Filippo d’Orléans che si era fatto portavoce del movimento a favore
di una rappresentanza più larga (Philippe egalíté si fece chiamare). La nuova
costituzione era solo un parziale aggiornamento della carta del 1814, ma si
presentava ugualmente come una costituzione non più elargita. Non poggiava più
infatti sul principio di legittimità, bensì su quello di sovranità nazionale, e
si combinava appunto con un certo allargamento del suffragio (l’accesso alla
camera non veniva più limitato all’altissima borghesia). Inoltre venivano
limitati i poteri del re, sicché nel mutato clima politico e sociale di cui essa
fu espressione i governi si ritrovarono legati a una sorta di doppia
responsabilità, da un lato nei confronti del sovrano al quale formalmente il
potere esecutivo continuava ad appartenere, dall’altro nei confronti della
camera bassa.
Fu in questi anni che Benjamin Constant (il teorico della distinzione fra
democrazia degli antichi e democrazia dei moderni e della superiorità della
rappresentanza contro ogni tentazione di più diretta partecipazione
all’esercizio del potere da parte dei cittadini) delineò nelle sue opere e nelle
sue prese di posizione parlamentari una figura di monarca “potere
intermediario”, ovvero “potere neutro”, partecipe con discrezione e non in prima
persona della funzione di indirizzo politico, prevalentemente ma non
esclusivamente affidata al raccordo esecutivo-legislativo. Ma restava fermo che
il trono, lungi dall’essere una “poltrona vuota” (come ebbe a dire con frase
celebre un primo ministro dell’epoca, il Guizot), continuava a rappresentare il
punto di riferimento unitario, vero e proprio emblema dell’unità
dell’ordinamento, pronto a intervenire attivamente ogni qual volta ciò si fosse
rivelato utile e necessario. Del resto questo re manteneva competenze dirette in
materie quali la difesa e la politica estera, riguardo alle quali le esigenze
unitarie dovevano prevalere e gli interessi supremi e permanenti della nazione
dovevano necessariamente imporsi: di essi il re era ancora l’interprete più
adatto, adesso non più per investitura divina, bensì per volontà della nazione.
Si trattò perciò di una forma di governo fondata su un equilibrio difficile e
precario. Essa sarebbe stata considerata, a posteriori, una specie di fase di
transizione dalla monarchia costituzionale, che non contemplava il rapporto
fiduciario (vedi fig. 2) alla vera e propria monarchia parlamentare, che
prevedeva invece il rapporto fiduciario governo-parlamento con il capo dello
stato monarchico sempre più emarginato. È un modello, quest’ultimo ben vivo
tutt’oggi in Europa: si pensi a paesi come Spagna, Belgio, Olanda, Svezia,
Danimarca, Norvegia (a parte ovviamente il prototipo inglese, vedi fig. 4).
Questa fase di transizione è stata chiamata monarchia orleanista (appunto dal
nome del sovrano francese fra il 1830 e il 1848, Luigi Filippo d’Orléans, vedi
fig. 3) o anche parlamentarismo orleanista (con riferimento alle successive
versioni con capo dello stato repubblicano). Si tratta di una forma di governo
che si caratterizzava, dunque, per il suo assetto dualista (duplice
responsabilità del governo verso assemblea e sovrano), secondo lo schema dei
“tre organi (capo dello stato, governo, parlamento) e due poteri (esecutivo e
legislativo)”.
Mentre il fatidico 1848 esplodeva in tutt’Europa all’insegna della richiesta di
costituzione (intendendosi con ciò rivendicare non solo e non tanto un qualsiasi
assetto formalizzato in un documento scritto che lo garantisse, ma una specifica
organizzazione del potere che limitasse le prerogative regie e tutelasse i
diritti di libertà dei sudditi), a Parigi la rivoluzione vide per la prima volta
la partecipazione delle avanguardie del quarto stato, che accanto ai diritti
politici reclamavano anche quelli economici e sociali (lavoro e assistenza). Ma
gli eccessi rivoluzionari della Comune consentirono rapidamente alla borghesia
di riprendere il controllo della situazione, il che si realizzò provvisoriamente
in forma repubblicana.
Furono quattro anni importanti per la Francia. La Costituzione del 4 novembre
1848, alla stesura della quale contribuì Alexis de Tocqueville, uno dei grandi
maestri del pensiero politico liberale, al tempo ministro, costituì un raro e
pressoché isolato tentativo di adattare a un paese europeo il modello americano
che proprio Tocqueville aveva studiato nella sua opera più famosa, La democrazia
in America. Al di là dei pur interessanti aspetti specifici, questa costituzione
si distingueva per tre novità. La prima era costituita dall’introduzione del
suffragio universale diretto maschile – era la prima volta che ciò si verificava
e la Francia non tornerà più indietro – mentre la seconda era data
dall’attribuzione del potere esecutivo a un presidente eletto dal popolo, così
come l’assemblea nazionale; la terza, infine, prevedeva l’introduzione di una
vistosa serie di regole volte a riequilibrare il ruolo presidenziale. Per
esempio, i ministri rispondevano al capo dello stato e ne controfirmavano gli
atti, assumendosene la responsabilità, mentre il presidente non poteva
sciogliere l’assemblea e non poteva essere rieletto. La controfirma, come nella
monarchia costituzionale, non significava che la competenza dell’atto
controfirmato non era del presidente, ma che egli non doveva ritenersene
politicamente responsabile: delle sue scelte avrebbero risposto in parlamento i
suoi ministri che, come si diceva, lo “coprivano”.
Ma nelle elezioni per l’assemblea nazionale, che seguirono l’elezione trionfale
di Luigi Napoleone alla presidenza, si affermò una forte maggioranza monarchica,
fautrice della restaurazione monarchica e divisa fra sostenitori del ramo
Borboni e sostenitori del ramo Orléans. Ciò complicò le cose ed esaltò le
contraddizioni dell’assetto della Seconda repubblica. Insorse un conflitto
insanabile fra il presidente e la maggioranza dell’assemblea che si precipitò a
varare una nuova legge elettorale volta a limitare il diritto di voto. La prova
di forza durò un anno e mezzo e culminò col colpo di stato del 2 dicembre 1851.
Luigi Napoleone ristabilì il suffragio universale e indisse un plebiscito che lo
vide di nuovo trionfatore. Ne sortì poche settimane dopo una nuova Costituzione
che prevedeva un presidente della repubblica di durata decennale direttamente
responsabile davanti al popolo (gennaio 1852). Dieci mesi più tardi, un
ulteriore plebiscito ristabiliva l’Impero e Luigi Napoleone assumeva il titolo
di Napoleone III.
L’importanza di questa vicenda sta nel fatto che ne derivò la durevole
compromissione, in Francia, dell’elezione diretta del capo dello stato: non solo
essa non si riproporrà per quasi 110 anni, ma la semplice ipotesi verrà sempre
associata a concezioni intrinsecamente autoritarie. È da allora, anche grazie a
un acuto saggio scritto per l’occasione da Karl Marx, che il timore della
cosiddetta “deriva plebiscitaria” (ovvero delle conseguenze autoritarie di
manifestazioni di consenso popolare promosse dall’alto), spesso indebitamente
attribuita a qualsiasi forma di investitura popolare diretta di cariche
monocratiche, entra a far parte del patrimonio genetico delle forze
d’ispirazione democratica e progressista, in Francia e in tutta Europa.
Ulteriore decisivo tornante della storia costituzionale francese è quello del
ventennio successivo. Finito l’Impero nell’umiliazione della sconfitta di Sedan
(1870) ad opera della Germania guglielmina di Bismarck, fu compito della
repubblica pagare i debiti di guerra, difendere per quanto possibile il
territorio nazionale e salvare la dignità del paese. Ancora una volta, dopo le
vicende rivoluzionarie della nuova Comune, durata anch’essa pochi mesi, il
suffragio universale portò le forze moderate e monarchiche a prevalere in
assemblea nazionale. Come vent’anni prima, i monarchici però si divisero. Così,
quando si trattò di riorganizzare le istituzioni politiche, prevalse, a titolo
provvisorio, lo status quo repubblicano. Gli orleanisti, del resto, erano
disposti ad attendere: il Borbone pretendente, conte di Chambord, non aveva
figli, e alla sua morte erede sarebbe comunque stato il conte di Parigi della
famiglia degli Orléans.
Il governo parlamentare fra assetti dualisti e assetti
monisti
L’equilibrio fra i poteri sancito dalle leggi costituzionali del 1875 (non una
vera costituzione organica, stavolta) dovette dunque tenere conto delle pretese
dei monarchici che coltivavano la speranza di una restaurazione prossima
ventura. Sicché l’impianto fu impostato secondo il modello del parlamentarismo
dualista: un parlamento bicamerale con un senato, espressione della Francia
rurale a garanzia degli interessi conservatori; un presidente eletto dalle due
camere in seduta comune con durata di ben sette anni; il potere di scioglimento
affidato al presidente previo parere del senato. In sintesi: il presidente era
irresponsabile come un re; aveva il diritto di sciogliere la Camera dei Deputati
come un re; aveva il potere di grazia come un re; comandava le forze armate come
un re; poteva convocare e aggiornare le camere come un re; aveva l’iniziativa
delle leggi come molti re non avevano: “un re senza l’ereditarietà”, fu detto.
Il sistema elettorale era uninominale maggioritario a doppio turno, ma, sulla
base di intese collegio per collegio, era permesso presentare nuovi candidati in
vista del secondo turno, al quale tutti potevano accedere. Il ballottaggio
poteva così avvenire non solo tra i candidati che avevano ottenuto il maggior
numero di voti al primo turno, ma anche fra candidati nuovi. Il meccanismo
favorì a tal punto la frammentazione partitica da essere considerato a lungo,
come nell’Italia liberale, fra le principali ragioni della cronica mancanza di
una solida maggioranza parlamentare, e dunque di ingovernabilità.
A tale ingovernabilità concorsero le vicende della presidenza MacMahon le quali
alterarono l’assetto delineato e ne mutarono la natura. Il presidente (filomonarchico)
MacMahon sciolse nel 1877 la camera a prevalenza repubblicana eletta nel
febbraio 1876, dopo aver invano cercato di imporle il proprio indirizzo politico
conservatore, interpretato dal governo del duca di Broglie, ma perse le
elezioni. Secondo la formula che il socialista Gambetta aveva enunciato - “o
sottomettersi [alla volontà della camera] o dimettersi” - prima si sottomise,
nominando governi conformi alla volontà della maggioranza e abbandonando la
pretesa di perseguire un indirizzo proprio, poi, 15 mesi dopo, si dimise. Venne
eletto presidente Jules Grévy, gran teorico della prevalenza del parlamento che
già nel 1848 si era battuto contro il rafforzamento del ruolo presidenziale
previsto dalla Costituzione della Seconda repubblica: parlando davanti al
parlamento egli s’impegnò solennemente a non sfidare mai la volontà delle
camere. Da allora in poi, per i successivi 63 anni nessuno dei presidenti della
Terza repubblica francese osò più sciogliere la camera. La dottrina avrebbe
parlato di governo d’assemblea o di forma di governo parlamentare a tendenza
assembleare: quella forma di governo nella quale, cioè, il governo è in balia
dell’assemblea rappresentativa e delle mutevoli maggioranze che in essa si
coagulano, senza avere un proprio indirizzo.
Certo è che il ruolo presidenziale ne risultò compromesso e definitivamente
indebolito. La nascita e la morte dei governi divenne prerogativa della camera e
dei partiti che in essa si erano andati organizzando (molti e divisi fra loro,
grazie al sistema elettorale del quale si è detto). Sicché gli assalti alla
diligenza furono una costante, la durata media dei governi fu ridottissima, gli
esecutivi, privati del sostegno efficace di una qualsiasi compatta maggioranza
parlamentare, ricorsero sempre più frequentemente alla decretazione d’urgenza e
si delineò, nel complesso, una forma “degenerata” di parlamentarismo rimasta a
lungo un sorta di modello negativo da non imitare, e, per gli stessi francesi,
un assetto da riformare. in altri termini il parlamentarismo dualista si
trasformò in parlamentarismo monista: nel senso che l’indirizzo politico
rispondeva solo al circuito governo-camera, mentre i capi dello stato non
rinunciavano a interferire, ma lo facevano senza apparire e senza assumersi
responsabilità alcuna.
Al tempo in cui in Francia si sviluppava questa torsione assembleare del
parlamentarismo, il parlamentarismo inglese si era già orientato, a sua volta,
in senso nettamente monista. Solo che nel Regno Unito – come Walter Bagehot,
giornalista e direttore dell’”Economist”, ma anche finissimo e geniale
interprete dei meccanismi politico-istituzionali dei suo paese, aveva descritto
nella sua celebre opera La Costituzione inglese – il monismo si era sviluppato a
tutto vantaggio del governo e del suo leader tanto che, come si è visto, lo si
chiamò governo di gabinetto. Sembrava trovare conferma la tesi secondo la quale
gli assetti dualisti dovevano ritenersi transitori, destinati a risolversi in
direzione dell’uno o dell’altro dei due poli: prevalenza dell’esecutivo oppure
del legislativo; prevalenza del binomio re-governo oppure della camera bassa.
Come vedremo, non sarà affatto così. L’impostazione dualista avrà seguito per
vari decenni e conoscerà anzi una riscoperta in anni a noi vicini.
Tornando al diverso, si può dire opposto, orientamento assunto dal
parlamentarismo in Gran Bretagna e in Francia, si può qui aggiungere che la
versione inglese era destinata a rendere più facile il governo degli interessi
collettivi. Essa assicurava, grazie al consolidarsi del bipartitismo, esecutivi
guidati da premier forti del sostegno compatto del partito di maggioranza in
parlamento, del quale erano al tempo stesso espressione e leader, mentre la
versione francese avrebbe portato a fare della Terza repubblica l’esempio per
antonomasia di ordinamento poco stabile e non governato. Ma naturalmente sarebbe
superficiale trascurare le caratteristiche della società inglese, alla base del
suo sviluppo politico istituzionale. Non a caso proprio Walter Bagehot riteneva
che il governo di gabinetto fosse stato possibile in Inghilterra grazie al fatto
che gli inglesi erano, come scriveva, un “popolo deferente”, cioè disposto a
“lasciarsi governare”, rispettoso dell’autorità e delle istituzioni. Inoltre
anche i diversi sistemi elettorali (maggioritario uninominale a un turno in
Inghilterra, a due turni con accesso aperto in Francia) esercitarono la loro
influenza sullo sviluppo delle istituzioni nei rispettivi paesi.
Per quanto la situazione a cavallo fra '800 e '900 fosse quella descritta, larga
parte della dottrina costituzionalistica europea continentale coltivò ancora per
decenni la convinzione che la natura intima del vero parlamentarismo fosse
dualista e non monista. Più che ragioni teoriche, dietro una simile impostazione
vi erano un’intera concezione dello stato e dei suoi rapporti con la società e,
sotto sotto, robusti interessi di ceto. La seconda metà dell’800 e i primi
decenni del secolo successivo, infatti, furono segnati dappertutto in Europa
(Francia a parte, dove il suffragio universale, come si è visto, si era
consolidato dal 1848) dal progressivo allargamento della base democratica
attraverso, appunto, l’allargamento del diritto di voto fino al suffragio
universale maschile. Questo fenomeno aveva ora preceduto ora seguito
l’organizzarsi dei partiti politici i quali in pochi decenni diventarono “di
massa” e si strutturarono via via secondo il modello del partito d’integrazione
sociale (come, ad esempio, il partito socialdemocratico e i partiti popolari in
Germania). L’introduzione della legislazione elettorale proporzionale, coerente
con l’idea di assemblee in grado di rappresentare fedelmente la società,
accentuò tale fenomeno e fece delle camere basse assemblee per la prima volta,
appunto, rappresentative non di un solo ceto ma dell’intera società (sia pure
declinata al maschile). Si tratta del fenomeno che sarebbe stato descritto come
il passaggio dallo stato monoclasse allo stato pluriclasse, vale a dire, dallo
stato liberale allo stato democratico.
Ebbene, era chiaro che in tal modo, anche al di là dei casi di pluripartitismo
estremo, si finiva con l’introdurre nel cuore delle istituzioni quella
frammentazione che rispecchiava le divisioni effettivamente esistenti nella
società. Di ciò i fautori dello stato liberale di diritto concepito come ente
sovrano e unitario non potevano che essere preoccupati. Non solo, concezioni
generali a parte, la preoccupazione cresceva in quanto l’irrompere dei partiti
che organizzavano le classi fino ad allora subalterne ed escluse dall’effettiva
partecipazione ai diritti politici (cioè escluse dalla funzione di determinare
gli interessi che l’apparato pubblico, ai diversi livelli di governo, avrebbe
dovuto tutelare), preannunciava scelte e indirizzi politici diversi da quelli
del passato, pronti perfino a mettere in discussione quel fermo caposaldo della
società ottocentesca che era stato il diritto di proprietà.
Si trattava allora di riequilibrare il ruolo di assemblee rappresentative
necessariamente divise, di fare in modo che esse potessero influire solo fino a
un certo punto sul governo della cosa pubblica, di assicurare, in diretta
continuità con la storia recente delle istituzioni che si è qui brevemente
raccontata, il carattere unitario dell’ordinamento statuale. Le moderne
concezioni costituzionalistiche erano ai primi passi e i più, mondo anglosassone
a parte, ritenevano che i diritti dei cittadini potevano esistere (trovare
riconoscimento e protezione) solo per volontà dello stato. Ed ecco perché si
trattava di tenere ben fermo il principio in base al quale, come era stato
efficacemente detto settanta od ottant’anni prima, “il trono non è una poltrona
vuota”. Anzi la Corona era l’istituto cardine dell’ordinamento, l’organo garante
dell’unità dello stato, interprete supremo degli interessi permanenti della
nazione, titolare di poteri attivi grazie ai quali concorreva all’esercizio di
tutte e tre le classiche funzioni dello stato, e, soprattutto, era il vertice
dell’esecutivo. Di qui la tesi, che abbiamo già evocato, secondo la quale il
parlamentarismo doveva necessariamente essere dualista, una tesi condivisa anche
in Italia da gran parte della dottrina giuridica, a partire da Vittorio Emanuele
Orlando, giurista insigne, uomo politico, ministro, costituente, il quale finché
visse sarebbe tornato a riproporre la tesi dualista.
Le forme di governo parlamentari razionalizzate fra le
due guerre
Così, all’indomani della prima guerra mondiale, quando dopo la sconfitta degli
Imperi centrali e la rivoluzione sovietica, tutta una serie di stati vecchi e
nuovi (dalla Germania all’Austria, dalla Cecoslovacchia alla Finlandia, alla
Polonia, agli stati baltici) dovette dotarsi di nuovi assetti costituzionali,
alcune di quelle esperienze costituzionali si caratterizzarono proprio per la
rilevanza attribuita al ruolo del capo dello stato, sia pure in forma
repubblicana. Fu l’epoca delle costituzioni razionalizzate: così chiamate
perché, mentre prima della guerra il parlamentarismo (al quale tutte si
ispiravano) si era fondato quasi esclusivamente su consuetudini, prassi e su
testi giuridici incompleti e carenti, dopo la guerra ci si propose di dare alla
forma di governo parlamentare una formulazione giuridica esauriente nel quadro
di una più generale tendenza alla regolamentazione del potere intesa a vincolare
con norme giuridiche la vita politica. Infatti, fu questa anche l’epoca in cui
in Europa cominciò ad affermarsi, accanto al principio della rigidità delle
costituzioni (in base al quale esse non possono mutarsi che mediante un
procedimento diverso e più complesso rispetto a quello legislativo ordinario, a
tutela della loro stabilità nel tempo), l’idea che si potesse affidare a organi
giurisdizionali ad hoc il potere di verificare la conformità alla costituzione
delle leggi del parlamento. Tale controllo di costituzionalità implicava la
cancellazione dall’ordinamento delle leggi giudicate contrarie alla
costituzione, con implicito superamento del dogma dell’assoluta prevalenza del
parlamento in quanto organo rappresentativo della sovranità nazionale.
L’illusione era che attraverso un’elaborata disciplina dei rapporti fra
parlamento e governo sarebbe stato possibile evitare i rischi dell’instabilità e
assicurare agli esecutivi la continuità di cui avevano bisogno. Se non che a
molti degli autori di quelle carte costituzionali, in larga misura influenzati
dall’esperienza parlamentare francese, sfuggiva che l’efficacia del regime
parlamentare, al di là di qualsiasi formula giuridica, dipende essenzialmente
dal fatto che il governo possa disporre del sostegno di una stabile e leale
maggioranza della quale (al di là del nome) lungi dall’essere una sorta di
esecutore è in realtà la guida, secondo il modello già affermatosi in
Inghilterra. Fu così che numerose di queste costituzioni razionalizzate non
riuscirono affatto a rispondere alla grande sfida della prima metà del XX
secolo: assicurare la forza e l’efficacia del potere democratico mettendolo in
condizione di dare una risposta, attraverso dosi crescenti d’intervento
pubblico, alle esigenze di strati sempre più ampi della popolazione, divenuti
ora cittadini in grado di far sentire la propria voce (sfida aggravatasi negli
anni della Grande depressione).
In America la risposta all’esigenza di intervento pubblico portò a un notevole
rafforzamento della figura presidenziale; in Inghilterra si consolidarono il
governo di gabinetto e la figura del premier (insieme alla struttura bipartitica
del sistema politico, dopo il tramonto dei liberali e l’affermazione dei
laburisti come forza alternativa ai conservatori); nell’Europa continentale,
invece, il rafforzamento dell’esecutivo o non ebbe luogo (Francia) o assunse
connotazioni autoritarie o addirittura totalitarie (Italia, Portogallo,
Germania, Spagna, Europa centrale).
Con l’eccezione inglese, il parlamentarismo non si rivelò dunque in grado di
assolvere alle sue funzioni né nella sua versione monista a prevalenza
assembleare né nella sua versione dualista. La repubblica di Weimar (1919-1933),
cioè il regime repubblicano affermatosi in Germania dopo la prima guerra
mondiale e la fine dell’Impero guglielmino, caratterizzata dall’attribuzione di
importanti poteri a un capo dello stato eletto per un lungo mandato di sette
anni direttamente dal popolo (potere di scioglimento del Reichstag, poteri
d’emergenza, potere di nominare e revocare cancelliere e ministri i quali a loro
volta avevano bisogno della fiducia del Reichstag), fini con l’abbandonarsi al
nazismo. A distanza di molti anni, quella forma di governo, a lungo assai
criticata in considerazione del suo esito, riceve oggi giudizi meno severi.
Tanto divisa era la società tedesca, tanto ardue le sfide imposte dalla
situazione economico-sociale del tempo (a partire dal pagamento degli onerosi
debiti di guerra), tanto dannosa la legislazione elettorale proporzionale (che
impedì il coagularsi di qualsiasi maggioranza degna di tal nome in parlamento)
da far ritenere che un diverso assetto sarebbe durato anche meno. D’altra parte
la carta di Weimar, figlia del compromesso fra socialdemocrazia e mondo
moderato, si segnalò anche per l’espresso riconoscimento, per la prima volta,
dei diritti sociali del cittadino (le cosiddette libertà sostanziali da
garantirsi al di là delle mere libertà formali che aveva assicurato lo stato
liberale): un modello che sarebbe stato ripreso anche nel secondo dopoguerra,
prima fra tutte dalla Costituzione italiana.
Ma, per tornare alla forma di governo, la particolare versione del
parlamentarismo dualista weimariano fu fortemente influenzata dalle tesi della
dottrina giuridica prevalente (che come s’è visto considerava autentico solo il
modulo dualista) e da quelle del grande sociologo politico Max Weber. Legato
alla monarchia parlamentare che considerava la forma istituzionale più duttile,
ma consapevole della definitiva compromissione della dinastia guglielmina, Weber
era convinto che fosse indispensabile assicurare comunque la presenza
nell’ordinamento di un capo dello stato che potesse essere il sostituto
funzionale del re. Perciò lo si volle dotato di forti poteri (quelli appunto del
monarca), non legato solo ai partiti e al parlamento e dotato di autorevolezza
propria (e perciò lo si volle eletto dal popolo). Quella che consapevolmente si
perseguiva, insomma, era una sintesi fra principio monarchico e principio
democratico. Si cercava un adeguato contrappeso plebiscitario a un Reichstag
diviso; si voleva, come è stato scritto, un Ersatzkaiser, cioè un succedaneo
dell’imperatore, un “imperatore di riserva” buono per le situazioni di pericolo
e di emergenza, il quale potesse costruire, all’occorrenza, la leadersbip
carismatica di cui poteva esserci bisogno.
Non molto diverse le motivazioni dietro l’affermazione del parlamentarismo
dualista in Finlandia (1919), in Austria (1929), in Irlanda (1937): tutti paesi
dove s’era posto il problema di sostituire un monarca che non c’era più.
Particolarmente interessante per la ricostruzione di questa versione specifica
del parlamentarismo – che sarebbe stata chiamata molti anni dopo forma di
governo semipresidenziale – il caso finlandese. La Finlandia aveva conquistato
la propria indipendenza a seguito della rivoluzione russa nel 1917 e l’aveva
dovuta difendere attraverso una breve ma sanguinosa guerra civile. Quando fu
giunto il tempo di darsi un nuovo assetto costituzionale ed era ormai tramontata
la possibilità di dotarsi di un sovrano (il trono era stato già attribuito a un
principe tedesco che tuttavia rinunciò a seguito della sconfitta), la soluzione
individuata consistette appunto nell’attribuire a un capo dello stato, eletto
per sei anni da un collegio di “grandi elettori” secondo un modello non molto
diverso da quello americano, gli stessi importanti poteri che aveva avuto il
Granduca (cioè appunto il capo dello stato) nell’ordinamento precedente. Si
trattava di un capo dello stato espressamente collocato al vertice
dell’esecutivo il quale, come i sovrani delle monarchie costituzionali,
governava attraverso un collegio di ministri di propria nomina responsabili
davanti al parlamento monocamerale, secondo il più classico degli schemi
dualisti repubblicani. Il modello finlandese durerà fino ai giorni nostri e si
rivelerà prezioso, consentendo a un piccolo paese alla frontiera fra occidente e
oriente di affrontare sfide severissime (in particolare la minaccia sovietica)
in presenza di un sistema partitico molto frammentato.
Le costituzioni contemporanee
Il secondo dopoguerra vide cinque grandi paesi nella necessità di darsi una
nuova costituzione: Francia, Giappone, Italia, Germania, India. Tre di essi
erano paesi sconfitti. La stessa Francia vincitrice aveva dovuto patire l’onta
di Vichy. Si trattava dunque di paesi che emergevano tutti da esperienze
autoritarie, India a parte, la quale aveva appena conquistato la sua
indipendenza. Inoltre, con l’eccezione della Francia e dell’India, si trattava
di paesi sul cui processo costituente si fece sentire, in grado diverso,
l’influenza dei vincitori. La Costituzione giapponese fu stesa su dettatura
americana (la bozza fu elaborata da un giovane e brillante giurista dello staff
del generale MacArthur), pur facendo salva la figura dell’imperatore; quella
tedesca fu influenzata per aspetti decisivi dagli alleati occidentali (la
spaccatura dei paese era già una realtà e sarebbe durata, come adesso sappiamo,
oltre quarant’anni); quella italiana lo fu in misura più limitata.
Possiamo considerare questa la prima ondata del costituzionalismo contemporaneo
(1946-1949). Parentesi francese a parte (1958), la seconda ondata sarebbe
seguita a metà degli anni '70 (1974-1978), la terza all’inizio degli anni '90
(dal 1989 ad oggi).
India a parte (dove si cerca di trasporre in forma scritta, ma senza elementi di
razionalizzazione, il modello Westminster coniugandolo con un assetto di tipo
federale), le altre quattro grandi costituzioni degli anni '40 optarono tutte
per un assetto del potere fondato su meccanismi di razionalizzazione della forma
di governo parlamentare: esse cercarono di far tesoro dell’esperienza del
parlamentarismo fra le due guerre con soluzioni ovviamente diverse l’una
dall’altra. L’obiettivo fu di evitare le vere o presunte degenerazioni che le
prime razionalizzazioni del governo parlamentare non erano riuscite ad evitare.
Il modello di riferimento fu ancora quello inglese, ma ovviamente in ciascun
ordinamento le tradizioni costituzionali autoctone e gli equilibri politici
delineatisi dopo il ciclone della guerra influenzarono le scelte compiute.
Al di là di ogni buon proponimento, la Francia scelse di fatto la continuità con
il regime della Terza repubblica. L’unica novità rilevante (l’assetto
virtualmente monocamerale del parlamento) portò alla solenne bocciatura popolare
del primo progetto varato dalla Costituente: progetto criticato anche per il
troppo blando rafforzamento del governo parlamentare. Ma la nuova assemblea
costituente, eletta nel 1946 dopo la sconfessione della prima, produsse un
secondo progetto non più convincente del primo. Introdotto un bicameralismo
ineguale, e lasciata più o meno com’era la forma di governo, il nuovo testo fu
approvato senza alcun entusiasmo (votò “sì” solo il 36% degli elettori) e
suscitò la fiera opposizione del primo presidente del consiglio del dopoguerra,
già capo del governo francese in esilio, generale Charles de Gaulle. Le misure
volte a disciplinare il rapporto fra governo e parlamento erano poca cosa. La
legislazione elettorale proporzionale e i comportamenti concreti della classe
politica fecero il resto. Infatti parte della dottrina segnalò subito le
inadeguatezze di quell’assetto e cominciò a elaborare correttivi volti ad
accrescere la stabilità di governo, alcuni dei quali saranno introdotti, sebbene
divenuti nel frattempo ormai insufficienti. La Costituzione della Quarta
repubblica avrebbe accompagnato la Francia in una fase di spettacolare sviluppo
economico: ma i partiti erano frammentati e divisi, i governi durarono in
carica, in media, solo 6 mesi (se ne contarono 22 in 11 anni). Il sistema
politico-istituzionale non avrebbe retto alla sfida della decolonizzazione.
Il Giappone ridimensionò drasticamente il ruolo dell’imperatore, uniformandosi
d’un colpo all’evoluzione di quasi tutte le forme di stato monarchiche in regime
di suffragio universale. L’imperatore rimase il simbolo dell’unità dello stato e
del popolo, ma venne espressamente escluso da qualsiasi funzione di governo;
l’esecutivo fu affidato a un governo espresso dalla Dieta (il parlamento) e
sfiduciabile da parte della camera bassa, ma dotato del potere di scioglimento.
Tale sistema avrebbe funzionato per oltre quarant’anni per entrare in crisi alla
fine degli anni '80 in corrispondenza con la crisi del partito
liberaldemocratico, il quale, affermatosi negli anni '50, aveva egemonizzato la
vita politica giapponese, collocandosi al centro di collaudatissime prassi
consociative espressione di una società fortemente organicistica.
La Germania optò per una razionalizzazione particolarmente incisiva fondata sul
meccanismo detto della sfiducia costruttiva (in virtù del quale il Bundestag può
obbligare alle dimissioni il governo solo nel momento in cui è in grado
contestualmente di eleggere un nuovo cancelliere), elaborato all’espresso fine
di stabilizzare l’esecutivo in carica, imponendo all’opposizione l’onere di
dimostrare d’esser divenuta una maggioranza sufficientemente coesa e in grado di
sostituirsi a quella emersa dalle elezioni. L’esito sarà un’eccezionale
stabilità con sei cancellieri in quasi cinquant’anni! Ma è difficile dire quanta
parte di questa stabilità si debba alla forma di governo in senso stretto,
quanta al sistema politico “a due partiti e mezzo” (socialdemocratici,
cristiano-democratici e liberali), e dunque quanta alla legislazione elettorale
e al divieto di partiti antisistema; quanta, infine, alla natura stessa del
popolo tedesco e del suo rapporto con le istituzioni.
Dell’Italia diremo a parte [...]. Comunque, le irrilevanti misure di
stabilizzazione dei parlamentarismo ebbero ben poca influenza: la fluida forma
di governo delineata dalla Costituzione del 1948 funzionò accettabilmente finché
il sistema politico conservò una sua solidità; quando le prime sfide serie si
profilarono (a partire dalla fine degli anni '60) la mancanza di meccanismi
giuridici di sostegno e l’incapacità di introdurli provocò la crisi di
transizione che tutti conoscono.
Nel 1958 in Francia, l’incapacità di fronteggiare l’emergenza determinata dalla
decolonizzazione e in particolare dalle vicende algerine, quando ormai un colpo
di stato militare appariva una minaccia concreta e immediata, costrinse i
partiti della Quarta repubblica, auspice il presidente Coty, ad affidare poteri
d’emergenza e una delega a riformare la costituzione sulla base di pochi criteri
relativamente vaghi al nuovo governo affidato a Charles de Gaulle. Il generale è
stato una delle grandi figure di questo secolo, forse la più grande se si tiene
conto del contesto in cui si trovò ad agire. Univa in sé a un tempo le
caratteristiche di indiscusso capo della resistenza contro il nazifascisrno e di
campione di una concezione conservatrice, si può dire ottocentesca, dello stato.
Restituire un vertice autorevole allo stato e risolvere la questione algerina
furono i suoi obiettivi. Per quanto riguarda la costituzione dovette fare i
conti con diversi suoi ministri che erano esponenti autorevoli della classe
politica della Quarta repubblica (Guy Mollet, Pierre Pflimlin e altri). Ne venne
fuori una forma di governo che univa a un fortissimo rafforzamento della
posizione del governo in parlamento una altrettanto robusta sottolineatura del
ruolo del capo dello stato: un presidente eletto per sette anni da un collegio
di circa 80.000 grandi elettori (non dal corpo elettorale né dal parlamento),
secondo canoni che richiamavano il parlamentarismo dualista ottocentesco degli
esordi della Terza repubblica. Ma l’esito fu radicalmente diverso. Infatti, al
di là e prima dell’introduzione dell’elezione diretta del capo dello stato (che
il generale de Gaulle volle più per i suoi successori che per se stesso; egli
aveva l’orgoglio di non considerarla indispensabile per un uomo la cui
legittimazione, pensava, veniva dalla storia), la prassi gollista, assecondata
dai premier del tempo e resa possibile dai successi del partito, che a de Gaulle
si richiamava, alle elezioni parlamentari, fece del presidente il vero capo
dell’esecutivo, il titolare dell’indirizzo politico del paese. Ne venne fuori un
modello che avrebbe offerto al costituzionalista e politologo Maurice Duverger
l’occasione di individuare una quarta forma di governo, da aggiungere alle tre
tradizionali (presidenziale, parlamentare, direttoriale). Chiamata forma di
governo semipresidenziale, essa consiste appunto nelle moderne versioni di
parlamentarismo accentuatamente duale, con capo dello stato elettivo, o comunque
dotato di poteri d’indirizzo politico.
La seconda ondata del costituzionalismo europeo contemporaneo è stata quella
degli anni '70. Nel 1974 il regno di Svezia si dette una nuova carta che
sostituì quella del 1809: la forma di governo che essa delineò si pose come la
più rigorosamente monista delle interpretazioni del parlamentarismo (il capo
dello stato, che resta ereditario, non ha più il benché minimo ruolo).
Ma gli anni '70 registrarono soprattutto il ritorno alla democrazia sulle sponde
europee del Mediterraneo. Nel 1975 la Grecia, dopo la parentesi dei colonnelli
durata sette anni (1967-1974), si dette una costituzione fortemente influenzata
dal modello francese e dunque con un accentuato ruolo presidenziale (essa verrà
però ricondotta in un quadro parlamentare dalle radicali modifiche del 1986).
Nel 1976 fu il Portogallo a dotarsi di una nuova costituzione orientata
senz’altro secondo il modello semipresidenziale (anch’esso sarà però attenuato
qualche anno dopo). Nel 1978, infine, fu la volta della Spagna, a tre anni dalla
morte di Francisco Franco, a darsi una nuova costituzione la quale teneva conto,
sia pure per aspetti diversi, dei modelli italiano, francese, tedesco, oltre che
della tradizione costituzionale nazionale (Costituzione monarchica del 1876 e
Costituzione repubblicana del 1931). Per la forma di governo il modello seguito
fu quello parlamentare fortemente razionalizzato secondo il prototipo tedesco
(sfiducia costruttiva): ma fu anche l’unica costituzione monarchica che
riservava al capo dello stato un ruolo non marginale.
La terza e più recente ondata è, infine, quella degli anni '90: il pieno
recupero di sovranità dei paesi ex socialisti e la fine dell’Unione sovietica
danno il via a un imponente fenomeno di “costituzionalizzazione”. Non che l’Urss
e i paesi dell’ex cortina di ferro non avessero avuto carte costituzionali, ma
si trattava di ordinamenti appartenenti a una diversa forma di stato (lo stato
socialista) nel quadro della quale tali carte avevano un significato e
un’influenza ben diversi da quelli che hanno nello stato costituzionale, la
versione più evoluta dello stato democratico di derivazione liberale. Una volta
venuti a far parte di questa forma di stato, invece, gli stati dell’Europa
centrale e orientale si sono dotati quasi tutti, in due o tre anni, di
costituzioni nuove di zecca. Alcuni hanno proceduto invece a radicali revisioni
delle vecchie carte costituzionali (le parti residue delle quali assumono una
connotazione completamente diversa rispetto al passato): è il caso, per esempio,
di Ungheria e Albania; altri, infine, hanno deliberato la reviviscenza di carte
costituzionali che erano state in vigore prima della dominazione sovietica (è il
caso della Costituzione lettone del 1922, ripristinata il 21 agosto 1991).
È interessante osservare che le costituzioni dei paesi dell’Europa centrale e
orientale, tutte repubblicane (cioè con capo dello stato direttamente o
indirettamente rappresentativo), si caratterizzano, salvo poche eccezioni
(Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia), per forme di governo che mentre
prevedono il rapporto fiduciario esecutivo-parlamento tipico del governo
parlamentare, nondimeno non mancano di utilizzare, come strumento di
stabilizzazione, il rafforzamento del ruolo presidenziale, assicurato vuoi
dall’attribuzione al presidente di rilevanti competenze vuoi dalla sua elezione
a Suffragio universale (Bulgaria, Croazia, Estonia, Lituania, Macedonia,
Polonia, Romania, Slovenia, Ucraina e, naturalmente, Russia,...). Riguardo alle
altre è difficile per il momento giudicarne l’effettivo funzonamento,
trattandosi di sistemi politico-istituzionali ancora fin troppo poco
sperimentati. Si può dire però che questi paesi, da un lato inevitabilmente
influenzati dai modelli del resto dell’Europa continentale, dall’altro
condizionati dalla situazione di oggettiva difficoltà venutasi a creare
soprattutto a causa dell’immane sforzo di riconversione verso l’economia di
mercato coi relativi costi sociali, abbiano ragionevolmente cercato di combinare
i vantaggi del sistema parlamentare con la presenza nell’ordinamento di una
figura (il capo dello stato) in grado di fornire le indispensabili prestazioni
d’unità, la necessaria continuità d’indirizzo politico, e, se del caso, anche
interventi di emergenza. Non è un caso che i paesi che hanno scelto una figura
di capo dello stato non particolarmente forte di poteri giuridici e di
legittimazione politica (abbiamo già citato Repubblica ceca, Slovacchia e
Ungheria) sono, per almeno due paesi su tre, quelli nei quali, per antichi
legami e grado di sviluppo relativo particolarmente elevato, meno ardua si
presenta la transizione. Si può parlare, dunque, d’una generale riscoperta, a
partire dall’imitatissima Costituzione francese del 1958, delle virtù del
parlamentarismo dualista.
In condizioni sociali e culturali così radicalmente diverse da risultare
difficilmente comparabili, anche l’assetto costituzionale del Sudafrica
(Costituzione provvisoria del 1993 e Costituzione del 1996) sembra orientato
verso una forma di governo definibile, in senso estremamente lato, come
semipresidenziale.
Un discorso a parte meriterebbero, poi, le forme di governo dei paesi
dell’America latina: paesi nei quali pure gli anni ‘90 hanno coinciso con uno
spettacolare anche se contrastato sviluppo della democrazia, fondato su forme di
governo, in parte risalenti al secolo scorso, che costituiscono varianti
autoctone del sistema presidenziale nordamericano.
Un altro caso peculiare, recentissimo e, come vedremo (vedi cap. 3),
particolarmente interessante, è costituito, infine, dall’introduzione della
variante a premier elettivo del governo parlamentare di legislatura (destinato
cioè a durare di norma quanto l’assemblea di cui è espressione), introdotta in
Israele nel 1992 e sperimentata a partire dal 1996, in applicazione del modello
teorico proposto senza successo in Francia da Duverger sin dalla metà degli anni
‘50. Si tratta di un vero e proprio prototipo al quale, magari nel presupposto
di applicarvi ulteriori adeguamenti, guardano altri paesi dove il governo
parlamentare fatica a ben funzionare a causa di sistemi partitici frammentati e
instabili (fra questi si può certamente annoverare l’Italia).
A. Barbera e C. Fusaro, Il governo delle democrazie, Il Mulino, Bologna 1997.