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Perché, secondo Beccaria, la pena di morte
è ingiusta
Dei delitti delle pene, pubblicato nel 1764
dall’italiano Cesare Beccaria, divenne nel ‘700 un autentico “best seller”.
In questo libro Beccaria metteva in discussione tutti i principali aspetti
del diritto penale dell’epoca. Innanzi tutto egli si sofferma sull’origine
delle pene; in altri termini, cerca di rispondere alla domanda: chi ha il
diritto di punire un altro uomo e perché?
Le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si
unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di
godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne
sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e
tranquillità. […] Ecco dunque sopra di che è fondato il diritto del sovrano
di punire i delitti: sulla necessità di difendere il deposito della salute
pubblica dalle usurpazioni particolari; e tanto piú giuste sono le pene,
quanto piú sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà che il
sovrano conserva ai sudditi.
[da C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Mursia, Milano 1982, p. 27,
53-54]
Dopo aver spiegato l’origine della società e del diritto di punire, Beccaria
spiega qual è, a suo parere, la finalità delle pene applicate a coloro che
non rispettano le leggi.
Il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né
di disfare un delitto già commesso. […] Il fine dunque non è altro che
d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli
altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve
esser prescelto che, serbata la proporzione [tra al gravità della pena e la
gravità del delitto], farà una impressione più efficace e più durevole sugli
animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.
[da C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit., p. 47]
Dopo queste importantissime premesse, Becccaria arriva al cuore della
questione, spiegando le ragioni che lo inducono ad escludere la pena di
morte.
Uno dei piú gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma
l'infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e
quella severità di un giudice inesorabile, che, per essere un'utile virtù,
dev'essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un
castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il
timore di un altro piú terribile, unito colla speranza dell'impunità. […] I
paesi e i tempi dei piú atroci supplizi furon sempre quelli delle piú
sanguinose ed inumane azioni, poiché il medesimo spirito di ferocia che
guidava la mano del legislatore, reggeva quella del parricida e del sicario.
Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i
loro simili? Non certamente quello da cui risulta la sovranità e le leggi.
Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di
ciascuno; esse rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle
particolari.
Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di
ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può
essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita? […]
Ma colui che si vede avanti agli occhi un gran numero d'anni, o anche tutto
il corso della vita che passerebbe nella schiavitù e nel dolore in faccia a'
suoi concittadini, coi quali vive libero e sociabile, schiavo di quelle
leggi dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò
coll'incertezza dell'esito dei suoi delitti, colla brevità del tempo di cui
ne godrebbe i frutti.
L'esempio continuo di quelli che attualmente vede vittime della propria
inavvedutezza, gli fa una impressione assai piú forte che non lo spettacolo
di un supplizio che lo indurisce piú che non lo corregge. […]
Non è utile la pena di morte per l'esempio di atrocità che dà agli uomini.
Se le passioni o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il
sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non
dovrebbero aumentare il fiero esempio, tanto piú funesto quanto la morte
legale è data con istudio e con formalità. Parmi un assurdo che le leggi,
che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono
l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini
dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio. […]
Ecco presso a poco il ragionamento che fa un ladro o un assassino, i quali
non hanno altro contrappeso per non violare le leggi che la forca o la
ruota. […] Quali sono queste leggi ch'io debbo rispettare, che lasciano un
così grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi nega un soldo che li
cerco, e si scusa col comandarmi un travaglio che non conosce. Chi ha fatte
queste leggi? Uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati visitare
le squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffito pane
fralle innocenti grida degli affamati figliuoli e le lagrime della moglie.
[…]
È meglio prevenire i delitti che punirgli. Questo è il fine principale
d'ogni buona legislazione, che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di
felicità o al minimo d'infelicità possibile, per parlare secondo tutt'i
calcoli dei beni e dei mali della vita.
[da C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit., p. 75, 77, 81, 110]
Cesare Beccaria
Emanuele
Severino: Le Tesi Deboli
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Un sostenitore della pena di morte:
Ferdinando Facchinei
Beccaria trovò avversari soprattutto all’interno della Chiesa cattolica. Uno
dei primi ad intervenire contro Dei delitti e delle pene fu non a caso il
monaco Ferdinando Facchini che, nel 1765, scrisse un intervento estremamente
polemico, di cui riportiamo due passaggi. Il primo affronta direttamente la
questione della pena di morte.
In tutte le società d’uomini della natura di quelli che sono vissuti sin
qui, se ne possono trovare molti, che assalgano, e che vogliano ammazzare
qualcuno dei loro concittadini, e che lo ammazzino realmente.
Affinché ciò non segua è necessario che la società assalga od ammazzi i
detti assalitori ed omicidi; altrimenti non si verificherebbe che un uomo,
entrato in società, acquista una maggior sicurezza della sua vita;
altrimenti non otterrebbe il fine per cui entrò in società; altrimenti
sarebbe anche d’inferior condizione unito in società che restando di per sé
solo ed isolato da tutti.
Dunque una società, siccome deve aver maggior forza d’un uomo solo per
assicurare la vita di tutti, così dovrà avere anche maggior diritto di tutti
i cittadini insieme e siccome un uomo solo ha diritto di ucciderne un altro
(come abbiamo supposto) qualunque volta ne venga assalito, così, e molto più
dovrà concedere un tal diritto alla società.
[da F. Facchinei, Note ed osservazioni sul libro intitolato Dei delitti e
delle pene in C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, a cura di F. Venturi,
Einaudi, Torino 1994.]
Nella seconda citazione Facchinei prende di mira, invece, le premesse
teoriche di Beccaria, di cui cerca di dimostrare la falsità.
Quasi tutto quello che avanza il nostro autore in questo suo libro non è
appoggiato che su i due falsi ed assurdi principii che tutti gli uomini
nascano liberi e siano naturalmente uguali e che le leggi non sono, né
devono esser altro che patti liberi ditali uomini, fatti nell’atto che per
motivo di metter la propria vita in maggior sicurezza si uniscono in
società.
Ma l’autore non à tranquillamente riflettuto che, benché l’uomo sia un
animale socievole, come si deduce e dalle sue indigenze e dalle sue
inclinazioni, ogni modo è naturalmente così superbo e così portato alla
libertà ed all’indipendenza che non è concepibile che voglia spontaneamente
assoggettarsi ad ubbidire ad altri uomini, tanto più che, per sua natura,
ricusa d’ubbidire alla propria ragione e sovente si trova in contraddizione
con se medesimo.
Egli non dimeno, quasi che queste fossero due verità incontrastabili e
ricevute da tutti, fonda sopra le stesse con terribile audacia tutto quello
che avanza, contro la necessità delle accuse e delle condanne segrete,
contro l’uso di torturare i rei per rilevare la loro confessione a pubblica
giustificazione e cautela e contro la giustizia e l’utilità della pena di
morte, con cui si puniscono i scellerati ed i perturbatori della società.
[da F. Facchinei, Note ed osservazioni sul libro intitolato Dei delitti e
delle pene, cit.]
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Stampa del Seicento che mostra un’esecuzione con la ghigliottina
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