SAGGIO SUL
GOVERNO CIVILE riguardante la sua vera origine, la sua
estensione, il suo fine. - Due trattati sul governo.
Nel primo sono esposti e abbattuti i falsi princìpi e i
fondamenti di Sir Robert Filmer e dei suoi seguaci. Il
secondo è un saggio riguardante la vera origine,
l'estensione e il fine del governo civile.
[Two Treatises of
Government. In the former the false Principles and
Foundation of Sir Robert Filmer and his Followers are
detected and overthrown. The latter is an Essay concerning
the true Origin Extent and End of civil Government].
È il secondo e più notevole dei due trattati sul governo del
filosofo inglese John Locke (1632-1704) e fu pubblicato
anonimo nel 1690 insieme al primo (Del Governo). In esso
l'autore contrappone allo stato civile un antecedente stato
di natura e concepisce il passaggio dall'uno all'altro come
avvenuto mediante un contratto. Però lo stato di natura non
è un'ipotesi astratta, bensì una situazione storica, che
effettivamente si è verificata e si verifica ancora prima
della costituzione di ogni determinata comunità statale, e
che rimane nei rapporti degli stati fra loro o con persone
straniere. La condizione di natura, caratterizzata non, come
per Hobbes, da uno stato di inimicizia e di distruzione, ma
dalla "perfetta libertà di agire a piacimento e disporre dei
propri beni e della propria persona" è disciplinata da una
immanente legge naturale divina, costituita dalla "ragione",
la quale, comandando a ciascuno di conservare se stesso e di
non recar danno ad altri nella vita, nella libertà, negli
averi, fonda altresì il diritto individuale di punire
chiunque violi tali norme, diritto considerato da Locke come
un "potere esecutivo" rispetto alla legge naturale senza di
cui questa riuscirebbe affatto vana. Quando sorga la
necessità di far uso del diritto di difesa e di punizione,
lo stato di natura viene turbato dal sorgere dello stato di
guerra, sino a che la "parte innocente" non sia riuscita ad
avere ragione dell'aggressore; il che, osserva Locke, accade
anche nelle società costituite, quando esse, mancando al
loro compito, consentono la violenza, e pongono quindi il
singolo nella necessità di tutelarsi da se stesso. I diritti
naturali sono inalienabili: la legge di natura comanda non
solo la conservazione di se stessi, ma anche "l'indipendenza
dal potere arbitrario di un despota", essendo questa "necessaria
e strettamente congiunta con le esigenze della preservazione
umana": la schiavitù non è quindi legittima per l'uomo in
nessun caso, neppure se stipulata dietro consenso proprio.
Anche la proprietà è indissolubilmente legata alla persona
in quanto frutto del lavoro, mediante il quale l'uomo
infonde "alcunché di suo proprio individuale" e acquista un
diritto privato su quella parte dei beni comuni della terra
che egli trae dal seno della natura per i propri bisogni. Il
bisogno di provvedere alla tutela di se stesso meglio di
quanto non sia possibile nello stato di natura, induce
l'uomo a costituire lo Stato: al movente egoistico di questo
contratto inseriscono anche sentimenti sociali di
benevolenza e fiducia. Siccome, poi, non abdica col
contratto stesso alla propria sovranità naturale, ma
soltanto delega altri, parzialmente e temporaneamente, a
rappresentarla, il potere sovrano non può mai essere
assoluto e deriva la sua autorità dal consenso popolare.
Anche l'esame delle funzioni e dei limiti della patria
potestà si ispira a questo concetto e ha lo scopo di
dimostrare che il rapporto del padre verso la moglie, i
figli, i servi, pur avendo qualche rassomiglianza con una
società politica, non la costituisce però per se stesso.
Locke non riconosce alcun potere dispotico al marito sulla
moglie, né ai genitori sui figli: certamente questi, poiché
la libertà è propria dell'uomo in quanto essere dotato di
ragione, sino a che non siano pervenuti al pieno possesso di
essa si trovano in una condizione di dipendenza naturale
verso i genitori, ma ciò non importa affatto una potestà
assoluta negatrice dei loro diritti. La patria potestà è
dunque limitata e temporanea, e se l'origine storica di
alcuni Stati è da ravvisarsi nella famiglia, essa si fonda
veramente non sulla patria potestà, bensì sul tacito
consenso dei figli, subentrato, nell'età adulta, alla
condizione di tutela naturale propria della fanciullezza.
Nella società civile la sovranità vera e propria risiede
quindi nella legge in quanto voluta e riconosciuta
liberamente dalla maggioranza degli individui. Così Locke
traccia le linee fondamentali della costituzione
rappresentativa: il potere supremo di questa è quello
esercitato dai corpi legislativi, nei quali devono essere
rappresentati i cittadini, i loro stati sociali, i loro
interessi, i loro diritti storicamente costituitisi, mentre
il potere esecutivo (da affidarsi preferibilmente alla
monarchia ereditaria) è semplicemente delegato a garantire
la conservazione e l'esecuzione delle leggi. Locke è il
primo a formulare il principio della separazione dei poteri
come unica possibile garanzia del rispetto della sovranità
naturale, ponendo così un canone riconosciuto poi
fondamentale dai teorici posteriori del liberalismo, e si
preoccupa quindi di determinare i limiti dei poteri stessi,
i quali nell'esplicazione delle loro funzioni dovranno
sempre avere come norma il pubblico bene ed evitar di cadere
negli abusi, anche quando, per es., il potere esecutivo
debba agire in casi urgenti non previsti dalle leggi e "talvolta
persino contro la legge stessa". Da tali premesse scende la
condanna dei governi imposti per forza di conquista e quella
dell'abuso di potere che genera la tirannide: nell'uno e
nell'altro caso, contro il prevaricatore che viola la legge
di natura, vale il diritto naturale di difesa con la forza.
Altrettanto si dica per gli abusi dell'organo esecutivo
perché come mero delegato della volontà collettiva il re
perderebbe ogni autorità se violasse gli ordinamenti dello
Stato e si opponesse al raggiungimento del fine per cui esso
è sorto. Così Locke giustifica la rivoluzione inglese del
1688 e l'ordinamento costituzionale instaurato da Guglielmo
d'Orange, formulando la prima espressione teorica dei
princìpi del liberalismo, rimasta fondamentale in tutte le
trattazioni successive.
Il Locke sta, in tutti i campi, al centro del
movimento spirituale della sua epoca e alla testa dei
movimenti di idee che riempirono il secolo successivo al suo.
(Windelband). L'amore di Locke per la libera ricerca in
unione con la sua calda e pratica partecipazione ai grandi
casi del suo popolo nella storia d'allora, lo mossero a
formulare i grandi princìpi fondamentali della libertà del
popolo in un modo che ebbe un'importanza decisiva non solo
per l'ulteriore scienza del diritto e della politica, ma
anche per la storia dei popoli nei secoli successivi.
Montesquieu e Alessandro Hamilton sono suoi discepoli, la
dottrina di Rousseau sulla sovranità del popolo ha in lui un
appoggio, e la rivoluzione nordamericana e quella francese
sono un'illustrazione di ciò che Locke chiamò appello al
cielo. (Höffding)
John Locke