STORIA - PAOLO GROSSI

    

L'ordine giuridico medievale


Paolo Grossi

Paolo Grossi è ordinario di Storia del diritto medievale e moderno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze e socio nazionale dell’Accademia dei Lincei. È stato insignito di lauree honoris causa nelle Università di Frankfurt am Main, Stockholm, Autonoma de Barcelona, Autonoma de Madrid, Sevilla, Lima, Bologna, Cattolica di Milano, Morelia (Messico). Tra le sue pubblicazioni più recenti: Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860/1950 (Milano 2000); Mitologie giuridiche della modernità (Milano 2001); La cultura del civilista italiano. Un profilo storico (Milano 2002); Il diritto tra potere e ordinamento (Napoli 2005); Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto (Milano 2007).

L’assenza di un’istituzione particolare forte che potesse imporre il suo diritto, e l’eccessiva lontananza delle istituzioni universali della chiesa e dell’impero, abbia fatto sì che l’uomo medievale avesse una particolarissima (per noi) concezione del diritto, come completamente slegato dall’autorità del potente di turno, come vivente una vita propria. Il diritto nel Medioevo era solo in minima parte derivante dalla volontà del sovrano: sopravviveva da una parte negli iura propria delle varie comunità e dall’altra nel suppletivo ius commune, nell’Auctoritas dei testi giustinianei riuniti nel Corpus Iuris e dell’interpretazione datane dai giuristi. La straordinaria sovrapposizione di ordinamenti giuridici differenti, talora raffinata ma anche estremamente complicata, cominciò ad affievolirsi con l’affermarsi dello stato moderno, e fu spazzata definitivamente via dall’esperienza della Rivoluzione Francese, che portò alla luce il principio, tuttora ritenuto valido (seppur ormai insidiato da più parti), della esclusiva statualità del diritto.

L'ordine giuridico medievale

L’esperienza giuridica medievale si pone come un pianeta separato e distinto da quello moderno: un insieme di valori fortemente incisivi e largamente diffusi creano una particolare mentalità giuridica e impongono precise scelte e soluzioni per i grandi problemi della vita associata.
Su questa base Paolo Grossi ricostruisce magistralmente tale mentalità, assumendo a sue fedeli cifre espressive in primo luogo i vari istituti che organizzano la vita d’ogni giorno, ciò che oggi noi chiameremmo ‘diritto privato’. Ne emerge una civiltà intimamente giuridica, perché fondata su un ordine che è offerto dal diritto e che sul diritto si incardina. A fronte di una tumultuosa superficie politico-sociale, fa spicco la saldezza e la stabilità della costituzione sottostante, l’ordine giuridico appunto, garanzia e salvataggio della civiltà medievale. E, per questo, uno dei suoi messaggi storici più vivi e vitali.

Indice

Nota prefazionale

I. Introduzione

1. Cosa il lettore può aspettarsi da questo libro - 2. Di alcuni limiti del nostro campo di osservazione - 3. Per la comprensione dell'esperienza giuridica medievale: disponibilità culturale e modelli mentali - 4. Discorrendo pianamente di continuità e discontinuità: alcuni equivoci da evitare - 5. Il significato di una intitolazione. La costruzione giuridica medievale come interpretazione di un ordine soggiacente - 6. Due parole fra cronaca e storia

II. Premesse ordinative

1. Una precisazione doverosa - 2. Storicità del diritto - 3. Storia del diritto come storia di esperienze giuridiche - 4. L'esperienza giuridica medievale e la sua costituzione unitaria - 5. Medioevo: una esperienza giuridica per molteplici ordinamenti giuridici

Parte prima Fondazione d'una esperienza giuridica. L'officina della prassi

III. La tipicità della nascente esperienza e i suoi strumenti interpretativi

1. La tipicità dell'esperienza giuridica medievale e i suoi strumenti interpretativi - 2. L'incompiutezza del potere politico - 3. La relativa indifferenza del potere politico verso il diritto. La autonomia del diritto - 4. Pluralismo del diritto medievale - 5. E sua fattualità - 6. E sua storicità - 7. L'eclisse della cultura giuridica. Naturalismo e primitivismo nella fondazione della nuova esperienza - 8. In particolare, del primitivismo protomedievale - 9. Reicentrismo della nuova esperienza giuridica - 10. Fatti normativi fondamentali: terra, sangue, durata - 11. Certezze fondamentali: imperfezione del singolo e perfezione della comunità - 12. Certezze fondamentali: il diritto medievale come ordine giuridico

IV. Figure dell'esperienza

1. La consuetudine come 'costituzione' - 2. Principe, soggetti, cose nelle spire della consuetudine - 3. Le situazioni reali - 4. Gli assetti negoziali tra vivi - 5. In particolare, dei contratti agrari

V. Presenza giuridica della Chiesa

1. Una scelta per il diritto: la formazione di un diritto 'canonico' - 2. Originarietà e originalità del diritto canonico: l'immobilità del diritto 'divino', l'elasticità del diritto 'umano'

Parte seconda Edificazione d'una esperienza giuridica. Il laboratorio sapienziale

VI. La maturità d'una esperienza giuridica e le sue tipicità espressive

1. Tra XI e XII secolo: continuità e maturità di tempi - 2. I segni della continuità: il «princeps-iudex» e la produzione del diritto. Il potere politico come «iurisdictio» - 3. I segni della continuità: la «lex» come rivelazione di un ordine giuridico preesistente. La consapevolezza della filosofia politica - 4. I segni della continuità: la «lex» come rivelazione di un ordine giuridico preesistente. La consapevolezza della scienza giuridica - 5. La civiltà tardo-medievale e la sua dimensione sapienziale. Il ruolo primario della scienza nella società - 6. Esperienza giuridica e scienza giuridica. L'esperienza affida alla scienza la propria edificazione - 7. La 'solitudine' della scienza giuridica medievale, la ricerca di un momento di validità e la riscoperta delle fonti romane: 'glossatori' e 'commentatori' - 8. La scienza giuridica tra validità ed effettività - 9. La scienza giuridica medievale come «interpretatio» - 10. La dimensione funzionale della «interpretatio» - 11. I segni della continuità: l'«aequitas» e la dimensione fattuale del diritto - 12. I segni della continuità: la consuetudine e la dimensione fattuale del diritto - 13. I segni della continuità: dimensione fattuale del diritto e nuove figure giuridiche - 14. I segni della continuità: perfezione della comunità e imperfezione del singolo

VII. Presenza giuridica della Chiesa

1. La consolidazione del diritto canonico classico: il Corpus iuris canonici - 2. «Aequitas canonica» - 3. All'estremo limite del 'sentiero' equitativo: «dissimulatio» e «tolerantia» canoniche - 4. Incidenze canonistiche: equità canonica, 'semplicità canonica' e teoria del contratto - 5. Incidenze canonistiche: ideario teologico e concetto di persona giuridica

VIII. Pluralismo giuridico del tardo medioevo: diritto comune e diritti particolari

1. Le diversità nell'unità - 2. Significato del 'diritto comune' - 3. Significato della relazione tra diritto comune («ius commune») e diritti particolari («iura propria»)

IX. Figure dell'esperienza

1. Prassi e scienza nel loro ruolo ordinante: i diritti reali - 2. In particolare, della 'realizzazione' del contratto di locazione di cose - 3. Prassi e scienza nel loro ruolo ordinante: di alcuni assetti negoziali tra vivi

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