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L'ordine giuridico medievale
Paolo Grossi
Paolo Grossi è ordinario di Storia del diritto medievale e
moderno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Firenze e socio nazionale dell’Accademia dei Lincei. È
stato insignito di lauree honoris causa nelle Università di
Frankfurt am Main, Stockholm, Autonoma de Barcelona,
Autonoma de Madrid, Sevilla, Lima, Bologna, Cattolica di
Milano, Morelia (Messico). Tra le sue pubblicazioni più
recenti: Scienza giuridica italiana. Un profilo storico
1860/1950 (Milano 2000); Mitologie giuridiche della
modernità (Milano 2001); La cultura del civilista italiano.
Un profilo storico (Milano 2002); Il diritto tra potere e
ordinamento (Napoli 2005); Società, diritto, Stato. Un
recupero per il diritto (Milano 2007).
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L’assenza di un’istituzione particolare forte che potesse
imporre il suo diritto, e l’eccessiva lontananza delle
istituzioni universali della chiesa e dell’impero, abbia
fatto sì che l’uomo medievale avesse una particolarissima
(per noi) concezione del diritto, come completamente slegato
dall’autorità del potente di turno, come vivente una vita
propria. Il diritto nel Medioevo era solo in minima parte
derivante dalla volontà del sovrano: sopravviveva da una
parte negli iura propria delle varie comunità e dall’altra
nel suppletivo ius commune, nell’Auctoritas dei testi
giustinianei riuniti nel Corpus Iuris e dell’interpretazione
datane dai giuristi. La straordinaria sovrapposizione di
ordinamenti giuridici differenti, talora raffinata ma anche
estremamente complicata, cominciò ad affievolirsi con
l’affermarsi dello stato moderno, e fu spazzata
definitivamente via dall’esperienza della Rivoluzione
Francese, che portò alla luce il principio, tuttora ritenuto
valido (seppur ormai insidiato da più parti), della
esclusiva statualità del diritto. |
L'ordine giuridico medievale
L’esperienza giuridica medievale si pone come un pianeta
separato e distinto da quello moderno: un insieme di valori
fortemente incisivi e largamente diffusi creano una
particolare mentalità giuridica e impongono precise scelte e
soluzioni per i grandi problemi della vita associata.
Su questa base Paolo Grossi ricostruisce magistralmente tale
mentalità, assumendo a sue fedeli cifre espressive in primo
luogo i vari istituti che organizzano la vita d’ogni giorno,
ciò che oggi noi chiameremmo ‘diritto privato’. Ne emerge
una civiltà intimamente giuridica, perché fondata su un
ordine che è offerto dal diritto e che sul diritto si
incardina. A fronte di una tumultuosa superficie
politico-sociale, fa spicco la saldezza e la stabilità della
costituzione sottostante, l’ordine giuridico appunto,
garanzia e salvataggio della civiltà medievale. E, per
questo, uno dei suoi messaggi storici più vivi e vitali.
Indice
Nota prefazionale
I.
Introduzione
1. Cosa il lettore può aspettarsi da questo libro - 2. Di
alcuni limiti del nostro campo di osservazione - 3. Per la
comprensione dell'esperienza giuridica medievale:
disponibilità culturale e modelli mentali - 4. Discorrendo
pianamente di continuità e discontinuità: alcuni equivoci da
evitare - 5. Il significato di una intitolazione. La
costruzione giuridica medievale come interpretazione di un
ordine soggiacente - 6. Due parole fra cronaca e storia
II.
Premesse ordinative
1. Una precisazione doverosa - 2. Storicità del diritto - 3.
Storia del diritto come storia di esperienze giuridiche - 4.
L'esperienza giuridica medievale e la sua costituzione
unitaria - 5. Medioevo: una esperienza giuridica per
molteplici ordinamenti giuridici
Parte prima Fondazione d'una esperienza giuridica.
L'officina della prassi
III. La
tipicità della nascente esperienza e i suoi strumenti
interpretativi
1. La tipicità dell'esperienza giuridica medievale e i suoi
strumenti interpretativi - 2. L'incompiutezza del potere
politico - 3. La relativa indifferenza del potere politico
verso il diritto. La autonomia del diritto - 4. Pluralismo
del diritto medievale - 5. E sua fattualità - 6. E sua
storicità - 7. L'eclisse della cultura giuridica.
Naturalismo e primitivismo nella fondazione della nuova
esperienza - 8. In particolare, del primitivismo
protomedievale - 9. Reicentrismo della nuova esperienza
giuridica - 10. Fatti normativi fondamentali: terra, sangue,
durata - 11. Certezze fondamentali: imperfezione del singolo
e perfezione della comunità - 12. Certezze fondamentali: il
diritto medievale come ordine giuridico
IV.
Figure dell'esperienza
1. La consuetudine come 'costituzione' - 2. Principe,
soggetti, cose nelle spire della consuetudine - 3. Le
situazioni reali - 4. Gli assetti negoziali tra vivi - 5. In
particolare, dei contratti agrari
V.
Presenza giuridica della Chiesa
1. Una scelta per il diritto: la formazione di un diritto
'canonico' - 2. Originarietà e originalità del diritto
canonico: l'immobilità del diritto 'divino', l'elasticità
del diritto 'umano'
Parte seconda Edificazione d'una esperienza giuridica. Il
laboratorio sapienziale
VI. La
maturità d'una esperienza giuridica e le sue tipicità
espressive
1. Tra XI e XII secolo: continuità e maturità di tempi - 2.
I segni della continuità: il «princeps-iudex» e la
produzione del diritto. Il potere politico come
«iurisdictio» - 3. I segni della continuità: la «lex» come
rivelazione di un ordine giuridico preesistente. La
consapevolezza della filosofia politica - 4. I segni della
continuità: la «lex» come rivelazione di un ordine giuridico
preesistente. La consapevolezza della scienza giuridica - 5.
La civiltà tardo-medievale e la sua dimensione sapienziale.
Il ruolo primario della scienza nella società - 6.
Esperienza giuridica e scienza giuridica. L'esperienza
affida alla scienza la propria edificazione - 7. La
'solitudine' della scienza giuridica medievale, la ricerca
di un momento di validità e la riscoperta delle fonti
romane: 'glossatori' e 'commentatori' - 8. La scienza
giuridica tra validità ed effettività - 9. La scienza
giuridica medievale come «interpretatio» - 10. La dimensione
funzionale della «interpretatio» - 11. I segni della
continuità: l'«aequitas» e la dimensione fattuale del
diritto - 12. I segni della continuità: la consuetudine e la
dimensione fattuale del diritto - 13. I segni della
continuità: dimensione fattuale del diritto e nuove figure
giuridiche - 14. I segni della continuità: perfezione della
comunità e imperfezione del singolo
VII.
Presenza giuridica della Chiesa
1. La consolidazione del diritto canonico classico: il
Corpus iuris canonici - 2. «Aequitas canonica» - 3.
All'estremo limite del 'sentiero' equitativo: «dissimulatio»
e «tolerantia» canoniche - 4. Incidenze canonistiche: equità
canonica, 'semplicità canonica' e teoria del contratto - 5.
Incidenze canonistiche: ideario teologico e concetto di
persona giuridica
VIII.
Pluralismo giuridico del tardo medioevo: diritto comune e
diritti particolari
1. Le diversità nell'unità - 2. Significato del 'diritto
comune' - 3. Significato della relazione tra diritto comune
(«ius commune») e diritti particolari («iura propria»)
IX.
Figure dell'esperienza
1. Prassi e scienza nel loro ruolo ordinante: i diritti
reali - 2. In particolare, della 'realizzazione' del
contratto di locazione di cose - 3. Prassi e scienza nel
loro ruolo ordinante: di alcuni assetti negoziali tra vivi
Indice
dei nomi
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