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Trattato del filosofo e giurista milanese Cesare Bonesana, marchese di
Beccaria (1738-1794).
Scritto fra il marzo 1763 e il gennaio 1764, fu stampato a Livorno
nell'estate del 1764. Il Beccaria si propone in questa opera di rivelare i
difetti della legislazione giudiziaria dei suoi tempi, invocandone la
correzione ed esponendo in proposito le proprie vedute. Egli parte (cap.
I-III) dal concetto, già esposto da J.-J. Rousseau nel Contratto Sociale, secondo il quale gli uomini per libero accordo si sarebbero riuniti
a comune convivenza, sacrificando una parte di libertà, la minore
possibile, in vista dell'utilità maggiore: e questa concezione influisce
su tutto il suo modo di esaminare la questione, inducendo a considerare il
diritto penale come fondato non sul classico principio della "restitutio
juris", secondo il quale "punitur quia peccatum est", ma su quello,
relativista e pragmatico, per cui "punitur ne peccetur". Ma ben più che
questa discutibile e non nuova tesi iniziale (le cui fonti possono essere
fatte risalire sino alla sofistica greca), è importante in quest'opera la
rude energia con la quale è additata all'esame una questione così grave
come la riforma della legislazione penale, e, in molti casi, l'opportunità
pratica (di là da ogni considerazione teorica di principio) dei rimedi
proposti. Per il Beccaria è necessario che la determinazione dei delitti e
delle pene sia fatta in base a un codice ben chiaro e definito di leggi:
nulla deve essere lasciato all'arbitrio del giudice, che per essere uomo
può lasciarsi influenzare o trasportare dai propri istinti. Deve quindi
cessare il dannoso abuso delle "interpretazioni", come si dice, secondo lo
spirito delle leggi, interpretazioni cavillose e più o meno arbitrarie,
fatte in realtà secondo lo spirito di chi giudica. Gli uomini tutti
debbono conoscere chiaramente i limiti della propria responsabilità,
quindi i codici debbono essere divulgati in modo da non lasciar luogo a
incertezze o ignoranza (cap. IV-V). Poiché
il diritto di punire non va
oltre la necessità di tutelare la cittadinanza dagli elementi turbolenti
non è giusto incrudelire sugli accusati prima di averne accertata la
colpevolezza: perciò è riprovevole il costume di sottoporre gli indiziati
a umiliazioni, minacce e rigori carcerari prima del processo: il carcere
preventivo non deve essere infamante (cap. VI-VII). E pubblici han da
essere i giudizi, per non dar luogo a sospetti di tirannide e di
ingiustizia, come pure è da estirpare il deplorevole sistema delle accuse
segrete, che incoraggiano i malvagi istinti del tradimento e della
vendetta (cap. VIII-IX). Ciò che poi l'autore nettamente condanna (cap.
XII) è l'uso della tortura, avanzo di inumana barbarie, che, per di più, è
di utilità assai dubbia ai fini di chiarire la verità. Né le pene debbono
essere spietate: affinché una pena ottenga il suo effetto (cap. XV), basta
che il male ch'essa procura superi il bene che nasce dal delitto: il di
più è superfluo e perciò tirannico. Altra consuetudine penale nettamente
condannata (cap. XVI), è quella della pena di morte: in primo luogo perché
contraria allo spirito del contratto sociale, e in secondo luogo perché,
dal punto di vista dell'intimidazione, spaventa più l'idea di una pena
prolungata che quella di una pena intensa ma istantanea. Perciò la
schiavitù perpetua, sostituita alla pena di morte, è ben più atta a
rimuovere le menti dal concepire l'idea del delitto. La pena poi ha da
essere pronta (cap. XIX), al doppio fine di togliere gli imputati dal
penoso stato dell'incertezza sulla propria sorte, e di ben stabilire nelle
menti dei cittadini la nozione della consequenzialità di colpa e castigo.
Né, con una buona legislazione, ha ragione di esistere la grazia, che
sembra quasi voler riparare a possibili torti della legge, e così ne
infirma in certo modo l'autorità (cap. XX). Le pene debbono essere (cap.
XXI-XL), sempre proporzionate ai delitti, ma in generale il meglio è
cercar di prevenire i delitti (cap. XLI), facendo in modo che le leggi
siano chiare e alla portata di tutti e rispettate perché temute, istruendo
il popolo, sicché "i lumi accompagnino la libertà", e ricompensando la
virtù. In conclusione, la giustizia dovrebbe tener mente a questo teorema
generale: "Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro
un privato cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta,
necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze,
proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi". Questo trattato ebbe uno
straordinario successo, dovuto non a pregi letterari, ma all'opportunità
della maggior parte delle riforme auspicate, parecchie delle quali furono,
in effetti, e con successo, adottate. L'opera ebbe il commento di Diderot
e di Voltaire, e fu conosciuta e ammirata da uomini come il D'Alembert, il
Buffon, l'Helvétius, lo Holbach, lo Hume, lo Hegel. Ma, più ancora che nel
campo della cultura strettamente inteso, l'efficacia del libro fu grande
nel campo della pratica, poiché del suo influsso risentì più o meno
profondamente la nuova legislazione penale di tutti i princìpi
riformatori.
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