DEI DELITTI E DELLE PENE
 



Trattato del filosofo e giurista milanese Cesare Bonesana, marchese di Beccaria (1738-1794). Scritto fra il marzo 1763 e il gennaio 1764, fu stampato a Livorno nell'estate del 1764. Il Beccaria si propone in questa opera di rivelare i difetti della legislazione giudiziaria dei suoi tempi, invocandone la correzione ed esponendo in proposito le proprie vedute. Egli parte (cap. I-III) dal concetto, già esposto da J.-J. Rousseau nel Contratto Sociale, secondo il quale gli uomini per libero accordo si sarebbero riuniti a comune convivenza, sacrificando una parte di libertà, la minore possibile, in vista dell'utilità maggiore: e questa concezione influisce su tutto il suo modo di esaminare la questione, inducendo a considerare il diritto penale come fondato non sul classico principio della "restitutio juris", secondo il quale "punitur quia peccatum est", ma su quello, relativista e pragmatico, per cui "punitur ne peccetur". Ma ben più che questa discutibile e non nuova tesi iniziale (le cui fonti possono essere fatte risalire sino alla sofistica greca), è importante in quest'opera la rude energia con la quale è additata all'esame una questione così grave come la riforma della legislazione penale, e, in molti casi, l'opportunità pratica (di là da ogni considerazione teorica di principio) dei rimedi proposti. Per il Beccaria è necessario che la determinazione dei delitti e delle pene sia fatta in base a un codice ben chiaro e definito di leggi: nulla deve essere lasciato all'arbitrio del giudice, che per essere uomo può lasciarsi influenzare o trasportare dai propri istinti. Deve quindi cessare il dannoso abuso delle "interpretazioni", come si dice, secondo lo spirito delle leggi, interpretazioni cavillose e più o meno arbitrarie, fatte in realtà secondo lo spirito di chi giudica. Gli uomini tutti debbono conoscere chiaramente i limiti della propria responsabilità, quindi i codici debbono essere divulgati in modo da non lasciar luogo a incertezze o ignoranza (cap. IV-V). Poiché il diritto di punire non va oltre la necessità di tutelare la cittadinanza dagli elementi turbolenti non è giusto incrudelire sugli accusati prima di averne accertata la colpevolezza: perciò è riprovevole il costume di sottoporre gli indiziati a umiliazioni, minacce e rigori carcerari prima del processo: il carcere preventivo non deve essere infamante (cap. VI-VII). E pubblici han da essere i giudizi, per non dar luogo a sospetti di tirannide e di ingiustizia, come pure è da estirpare il deplorevole sistema delle accuse segrete, che incoraggiano i malvagi istinti del tradimento e della vendetta (cap. VIII-IX). Ciò che poi l'autore nettamente condanna (cap. XII) è l'uso della tortura, avanzo di inumana barbarie, che, per di più, è di utilità assai dubbia ai fini di chiarire la verità. Né le pene debbono essere spietate: affinché una pena ottenga il suo effetto (cap. XV), basta che il male ch'essa procura superi il bene che nasce dal delitto: il di più è superfluo e perciò tirannico. Altra consuetudine penale nettamente condannata (cap. XVI), è quella della pena di morte: in primo luogo perché contraria allo spirito del contratto sociale, e in secondo luogo perché, dal punto di vista dell'intimidazione, spaventa più l'idea di una pena prolungata che quella di una pena intensa ma istantanea. Perciò la schiavitù perpetua, sostituita alla pena di morte, è ben più atta a rimuovere le menti dal concepire l'idea del delitto. La pena poi ha da essere pronta (cap. XIX), al doppio fine di togliere gli imputati dal penoso stato dell'incertezza sulla propria sorte, e di ben stabilire nelle menti dei cittadini la nozione della consequenzialità di colpa e castigo. Né, con una buona legislazione, ha ragione di esistere la grazia, che sembra quasi voler riparare a possibili torti della legge, e così ne infirma in certo modo l'autorità (cap. XX). Le pene debbono essere (cap. XXI-XL), sempre proporzionate ai delitti, ma in generale il meglio è cercar di prevenire i delitti (cap. XLI), facendo in modo che le leggi siano chiare e alla portata di tutti e rispettate perché temute, istruendo il popolo, sicché "i lumi accompagnino la libertà", e ricompensando la virtù. In conclusione, la giustizia dovrebbe tener mente a questo teorema generale: "Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi". Questo trattato ebbe uno straordinario successo, dovuto non a pregi letterari, ma all'opportunità della maggior parte delle riforme auspicate, parecchie delle quali furono, in effetti, e con successo, adottate. L'opera ebbe il commento di Diderot e di Voltaire, e fu conosciuta e ammirata da uomini come il D'Alembert, il Buffon, l'Helvétius, lo Holbach, lo Hume, lo Hegel. Ma, più ancora che nel campo della cultura strettamente inteso, l'efficacia del libro fu grande nel campo della pratica, poiché del suo influsso risentì più o meno profondamente la nuova legislazione penale di tutti i princìpi riformatori.

 

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