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UGO GROZIO
E IL GIUSNATURALISMO
L'urgenza di un diritto internazionale
Tra il Trecento e il Cinquecento si assiste in Europa a un mutamento politico-sociale
imponente: crolla l'universalismo medievale. Si affermano gli Stati nazionali;
regni principati e città libere che riconoscono l'impero solo di nome. Abbiamo
la scoperta dell'America e si avvertono i primi sintomi di quella crisi nella
Chiesa che poi sfocerà nella Riforma.
Nel Cinquecento e agli inizi dei Seicento,
inoltre, l'Europa è dilaniata dalle guerre di religione.
Lotte tra regni indipendenti; guerre di religione; rivalità per le terre da poco
scoperte e per il possesso di mari: l'Europa è sconvolta da conflitti sanguinosi
e feroci. In una simile situazione, scrive Guido Fassò, «si sente il bisogno di
un diritto di guerra che, accettato da tutti i popoli belligeranti, ponga limiti
precisi alle attività guerresche, regoli la sorte dei prigionieri, le condizioni
delle popolazioni, le rappresaglie, le prede, le ambascerie, le trattative di
armistizio e di pace, assicurando, anche in tempo di guerra, l'osservanza di
qualche regola riconosciuta da tutti».
Ora, proprio in una siffatta situazione, a chi ci si poteva rivolgere per avere
e fondare un simile diritto? All'Impero no, perché era solo un nome. E nemmeno
alla religione ci si poteva più rivolgere, poiché appunto la religione era
diventata uno dei più cruciali punti di disordine. Quel che occorreva era dunque
un diritto che valesse a prescindere dalle nazionalità e dalla religione, un
diritto intrinsecamente valido, che cioè poggiasse su basi puramente razionali.
Dopo il primo tentativo di teorizzazione giusnaturalistica dell'italiano
Alberico Gentile (1552-1611), nello scritto De iure belli (1558), la risposta
maggiormente articolata a questi pressanti problemi la
offre un giurista e filosofo olandese, Ugo Grozio, con la sua classica opera, De
jure belli ac pacis, del 1625.
Quello di Grozio può considerarsi come il
tentativo razionale di una fondazione teorica della convivenza umana in uno dei
più disgraziati momenti storici — tentativo di un uomo che in tale situazione
soffre e la cui vita ha del romanzesco.
UGO GROZIO
Juig van Groot (latinizzato in Hugo Grotius) nasce a Delft, in Olanda, nel 1583.
Si laurea all'Università di Leida, autentica roccaforte dei riformati. E qui,
nello scontro tra gli arminiani e i gomaristi, egli si schiera dalla parte degli
arminiani - si schiera cioè a favore dei difensori della tolleranza contro i
sostenitori del dogma predeterministico che era la dottrina centrale dei fedeli
calvinisti di Franz Gomar.
Avvocato, e per un certo periodo anche pubblico ufficiale, Grozio cade presto in
disgrazia per via della sconfitta degli arminiani a seguito del Sinodo di
Dordrecht: qui infatti, nel 1618, con l'appoggio di Maurizio di Orange-Nassau, il
quale li sospettava di accordo con gli spagnoli, gli arminiani vennero
condannati e perseguitati. Essi ottennero la libertà di culto nel 1530, e
soltanto nel 1795 una completa tolleranza. La pena comminata a Grozio fu il
carcere a vita. Egli riuscì però a evadere dopo due anni, rifugiandosi a Parigi.
E a Parigi pubblicò nel 1625 la sua grande opera De jure belli ac pacis, riedita
con ampliamento nel 1646, l'anno successivo la sua morte. Il libro ebbe subito
un successo di notevoli proporzioni e gli argomenti in esso sviluppati circa il
diritto di fare la guerra e la pace «erano di tale vigoria intellettuale da
produrre effetti e impressioni inobliabili nella mente degli esperti in materia,
fossero essi dei giuristi o fossero dei politici» (Jean-Jacques Chevallier).
Il diritto naturale come frutto della retta ragione
Le radici umanistiche di Grozio si sentono ancora, ma egli è già incamminato
sulla via che porterà al moderno razionalismo, anche
se la percorre solo in parte.
I fondamenti della convivenza degli uomini sono la
ragione e la natura, che coincidono fra loro.
Il diritto naturale, che regola
l'umana convivenza, ha questo fondamento razionale-naturale:
[Il diritto naturale è] un dettame della retta ragione, tale che,
a seconda che sia conforme o difforme rispetto alla stessa natura razionale,
comporta necessariamente approvazione o riprovazione morale, e che, di
conseguenza, viene imposto o vietato da Dio, autore della natura.
Ma si noti quale consistenza ontologica Grozio dia al diritto naturale: esso
risulta talmente stabile e fondato che Dio stesso non lo potrebbe mutare. Ciò
significa che il diritto naturale rispecchia la razionalità, che è il criterio
stesso con cui Dio ha creato il mondo, e che, come tale, Dio non potrebbe
alterare se non contraddicendosi: il che è impensabile.
Diverso dal diritto naturale è il diritto civile che dipende dalle decisioni
degli uomini, e che è promulgato dal potere civile. Esso ha come scopo l'utilità
ed è sorretto dal consenso dei cittadini.
Appartengono alla sfera dei diritti
naturali, la vita, la dignità della persona e la proprietà.
Il diritto internazionale si fonda sulla identità di natura degli uomini, e
quindi i trattati internazionali valgono anche se stipulati da uomini di
confessioni diverse, giacché l'appartenere a fedi diverse non cambia la natura
umana.
Lo scopo della punizione per le infrazioni ai diritti non dev'essere punitivo,
ma correttivo: si punisce colui che ha sbagliato non per l'errore commesso, ma
perché non sbagli più (in futuro). E la punizione dev'essere proporzionata, a un
tempo, sia all'entità del reato, sia alla convenienza e utilità che si vuol
trarre dalla punizione stessa.
Riprendendo un'idea dell'Umanesimo fiorentino, ma
elaborandola in forma più razionalizzata, Grozio sostiene l'esistenza di una
religione naturale comune a tutte le epoche, e quindi a fondamento di tutte le
religioni positive. Questa religione naturale si fonda su quattro capisaldi:
1 Dio esiste ed è unico;
2 Dio è superiore rispetto a tutte le cose visibili e percepibili;
3 Dio è provvidenza;
4 Dio è creatore di tutte le cose.
Alcuni interpreti di Grozio hanno visto nella sua opera il trionfo di un nuovo
tipo di mentalità di carattere razionalistico- scientifico. Ma giustamente
Luciano Malusa ha rilevato che «Grozio è molto più legato alla concezione
classico-medievale e scolastica del diritto naturale che a quella moderna».
Infatti la naturalizzazione della legge divina che egli ha operato nel De jure
belli acpacis «non è altro che l'accentuazione del momento giuridico (per le
preoccupazioni circa i problemi della guerra) rispetto a quello teologico della
legge naturale, che resta sempre, comunque, come era per S. Tommaso, legge
divina, criterio oggettivo ed eterno».
Pertanto il razionalismo di Grozio è tale
«come intellettualismo in contrapposizione al volontarismo (di tipo occamista, o
protestante) e non come affermazione dell'estraneità [= autonomia] della ragione
umana rispetto al governo divino del mondo».
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