Preambolo
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Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana, i loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il
fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento ed il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno
portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che
l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e
di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più
alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme
giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come
ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli
tra le Nazioni;
Considerato che i popoli e le Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la
loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della
persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno
deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una
maggiore libertà;
Considerato che gli stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione
con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è
della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L’Assemblea Generale
Proclama
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come ideale comune da
raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo
ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione,
si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di
questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive
di carattere nazionale ed internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto
fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
art. 1:
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza.
art. 2:
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore,
di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene,
sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
art. 3:
Ogni individuo ha diritto alla vita, alle libertà ed alla sicurezza della
propria persona.
art. 4:
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
art. 5:
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione
crudele, inumani o degradanti.
art. 6:
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua
personalità giuridica.
art. 7:
Tutti sono uguali dinanzi alla legge, e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto
ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione, come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
art. 8:
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui
riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
art. 9:
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
art.10:
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad un'equa e
pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine
della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché‚ della
fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
art.11:
1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale
egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo
che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisce reato secondo il
diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato
sia stato commesso.
art.12:
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua
vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a
lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
art.13:
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i
confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e
di ritornare nel proprio paese.
art.14:
1) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo
dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.
art.15:
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza,
né del diritto di mutare cittadinanza.
art.16:
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto
del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso
dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad
essere protetta dalla società e dallo Stato.
art.17:
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune
con altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
art.18:
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la
libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in
privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
art.19:
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.
art.20:
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
art.21:
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità di governo; tale volontà
deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a
suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione.
art.22:
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché‚ alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di
ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
art.23:
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a
giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per
eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza
conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di
protezione sociale.
4) Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.
art.24:
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
art.25:
1) Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la
salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai
servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso
di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua
volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti
i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa
protezione sociale.
art.26:
1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione
elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e
l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del
merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire
ai loro figli.
art.27:
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale
della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico
ed ai suoi benefici.ù
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia
autore.
art.28:
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i
diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente
realizzati.
art.29:
1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli
altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e
del benessere generale in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati
in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
art.30:
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare
un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle
libertà in essa enunciati.
10 dicembre 1948