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Occhio
per occhio, dente per dente.
IL CODICE DI HAMMURABI
Impresso
su una stele di diorite alta più di due metri, il Codice di
Hammurabi fu scoperto da un'equipe di archeologi francesi a
Susa, in Iraq, nel 1902. La pietra, spezzatasi in tre parti,
è ora ricomposta e conservata al museo del Louvre a Parigi.
L'origine divina della legge scritta è sottolineata da un
bassorilievo nel quale Hammurabi è ritratto mentre riceve il
codice dal dio del sole, Shamash, che a Babilonia era
simbolo di giustizia. Il codice è redatto su colonne
orizzontali di scrittura cuneiforme: sedici colonne da un
lato della stele e ventotto dall'altro. Articolato in 28
paragrafi, inizia con la disciplina del processo, cui
seguono le leggi sul diritto di proprietà, sui prestiti, sui
depositi, sulle obbligazioni, sulla proprietà domestica, sul
diritto di famiglia. Nella parte che disciplina i danni alla
persona sono previste sanzioni per i danni causati
dall'errore dei medici durante gli interventi operatori, e
per i danni causati da negligenza negli scambi commerciali;
nel codice sono inoltre fissate le tariffe per varie forme
di servizi commerciali ed economici. Termina con la
celebrazione delle grandi opere di pace compiute da
Hammurabi che è stato chiamato dagli dei "a distruggere le
forze del male e a far prevalere la giustizia sulla terra".
Il codice di Hammurabi, che non contiene norme sulla
religione e in cui, similarmente al principio semitico
dell'"occhio per occhio, dente per dente", il diritto penale
è basato sulla legge del taglione, offriva protezione alle
classi più deboli della società babilonesi (donne, bambini).
Per l'epoca in cui fu emanato, esso è indice di una civiltà
molto progredita.
Testo
integrale:
1.
Qualora qualcuno accusi un altro, ponendo un bando su di
lui, ma non possa provare l'accusa, allora quello che ha
accusato sia messo a morte.
2. Qualora qualcuno abbia portato un'accusa contro un uomo,
e l'accusato salti nel fiume, qualora egli affondi nel fiume
l'accusatore prenda possesso della sua casa. Ma qualora il
fiume provi che l'accusato non è colpevole, e qualora ne
esca indenne, allora chi aveva portato l'accusa sia messo a
morte, mentre chi era saltato nel fiume prenderà possesso
della casa appartenuta all'accusatore.
3. Qualora qualcuno porti un'accusa di qualche crimine
davanti agli anziani, e non provi ciò che ha denunciato,
qualora si tratti di un crimine per cui è prevista la pena
capitale, sia messo a morte.
4. Qualora egli convinca gli anziani ad imporre una multa in
cereali o denaro, riceva la multa che l'azione produce.
5. Qualora un giudice esamini un caso, raggiunga una
decisione, e presenti il suo giudizio per iscritto; qualora
poi un appaia un errore nella sua decisione, e ciò dipenda
da sua colpa, paghi allora dodici volte la multa da lui
stabilita nel caso, e sia pubblicamente rimosso dal posto di
giudice, né mai più vi sieda per rendere giustizia.
6. Qualora qualcuno derubi la proprietà di un tempio o della
corte, sia messo a morte, e così chi riceva la refurtiva da
lui sia messo a morte.
7. Qualora qualcuno compri dal figlio o dallo schiavo di un
altro uomo, senza testimoni o un contratto, argento o oro,
un bue o una pecora, un asino o qualunque cosa, o qualora
egli ne prenda dominio, è considerato un ladro, e sia messo
a morte.
8. Qualora qualcuno rubi bestiame o pecore, o un asino, o un
maiale o una capra, qualora esso appartenga a un dio o alla
corte, il ladro paghi trenta volte tanto; qualora
appartengano a un uomo liberato del re paghi egli il
decuplo; qualora il ladro non abbia nulla con cui pagare,
sia messo a morte.
9. Qualora una persona perda un bene, e lo ritrovi in
possesso di un altro: qualora il possessore dica "Un
mercante me l'ha venduto, ho pagato un prezzo di fronte a
testimoni", ed il proprietario della cosa dica, "Porterò
testimoni che conoscono la mia proprietà", allora
l'acquirente porti il mercante che gliel'ha venduto, ed i
testimoni dell'acquisto, ed il proprietario porti i
testimoni che possono identificare la sua proprietà. Il
giudice esamini le loro testimonianze - tanto dei testimoni
davanti ai quali fu pagato, quanto di coloro che
identificano sulla parola il bene perduto. Il mercante
allora si dimostra un ladro e sia messo a morte. Il
proprietario del bene smarrito riceve la sua proprietà, e
chi l'aveva comprato riceve il denaro pagato dal patrimonio
del mercante.
10. Qualora l'acquirente non porti il mercante e i testimoni
davanti ai quali ha comprato il bene, ma il proprietario
porta testimoni che lo identificano, allora il compratore è
un ladro e sia messo a morte ed il proprietario riceve il
bene perduto.
11. Qualora il proprietario non porti testimoni per
identificare il bene perduto, è un malfattore, ha calunniato
e sia messo a morte.
12. Qualora i testimoni non siano subito reperibili, allora
il giudice fissi un limite, allo spirare di sei mesi.
Qualora i suoi testi non siano comparsi nei sei mesi, è un
malfattore, e sopporti la multa del caso pendente.
14. Qualora qualcuno rubi il figlio minorenne di un altro,
sia messo a morte.
15. Qualora qualcuno prenda uno schiavo della corte maschio
o femmina, o uno schiavo maschio o femmina di un uomo
liberato, fuori dalle porte della città, sia messo a morte.
16. Qualora qualcuno riceva in casa sua uno schiavo
fuggitivo (maschio o femmina) della corte, o di un uomo
liberato, e non lo porti fuori alla pubblica proclamazione
del capo della casa, il padrone della casa sia messo a
morte.
17. Qualora qualcuno trovi schiavi (maschi o femmine)
fuggitivi in aperta campagna e li riporti al padrone, il
padrone degli schiavi lo ricompensi con due shekels
d'argento.
18. Qualora lo schiavo non fornisca il nome del padrone, il
ritrovatore lo porti al palazzo; segua un ulteriore ricerca,
e lo schiavo sia restituito al suo padrone.
19. Qualora egli tenga gli schiavi in casa sua, e siano
presi là, sia messo a morte.
20. Qualora lo schiavo che egli abbia preso fugga da lui,
allora giuri ai padroni dello schiavo, e sia libero da ogni
biasimo.
21. Qualora qualcuno apra un buco in una casa (apra per
rubare), sia messo a morte davanti a quel buco e sepolto.
22. Qualora qualcuno sia colto sul fatto di rubare, allora
sia messo a morte.
23. Qualora il ladro non sia trovato, allora il derubato
denunci sotto giuramento l'ammontare della sua perdita;
allora la comunità, e ... sul cui terreno e territorio e nel
cui dominio era [, ] lo indennizzino per la merce rubata.
24. Qualora siano rubate persone, allora la comunità e
...paghino una mina d'argento ai loro parenti.
25. Qualora il fuoco distrugga una casa e qualcuno che viene
per porre l'occhio sulla proprietà del padrone della casa
prenda la proprietà del padrone della casa, egli sia gettato
esattamente in quel medesimo fuoco.
26. Se un capo o un uomo (soldato comune), cui è stato
ordinato di andare sulla via maestra del re per la guerra
non va, ma assolda un mercenario, se trattiene il compenso,
allora questo capo o uomo sia messo a morte, e chi lo
rappresentava prenda possesso della sua casa.
27. Qualora un capo o uomo sia preso nella sfortuna del re
(catturato in battaglia) e qualora i suoi campi e il
giardino siano dati ad un altro e questi ne prenda possesso,
qualora egli ritorni e raggiunga il suo posto, il suo campo
ed il giardino gli siano restituiti, egli ne ritornerà in
possesso.
28. Qualora un capo o uomo sia preso nella sfortuna di un
re, se suo figlio è in grado di entrare in possesso, allora
il campo ed il giardino siano dati a lui, egli succederà
nell'asse ereditario di suo padre.
29. Se suo figlio è ancora giovane, e non può prendere
possesso, un terzo del campo e del giardino sia dato a sua
madre, ed ella lo prenderà.
30. Se un capo o un uomo lascia la sua casa, giardino e
campo e lo da in affitto, e qualcun altro prende possesso
della sua casa, giardino e campo e lo usa per tre anni: se
il primo proprietario ritorna e rivendica la sua casa,
giardino e campo, non sia dato a lui, ma continui ad usarlo
chi ne prese possesso e lo usò.
31. Qualora egli lo dia in affitto per un anno e poi
ritorni, la casa, giardino e campo gli sia restituito, ed
egli torni a dominarlo.
32. Qualora un capo o un uomo sia catturato nella "Strada
del Re" (in guerra), e un mercante lo riscatti, e lo riporti
al suo posto; qualora egli abbia i mezzi nella sua casa per
pagare il riscatto, si riscatti lui stesso: qualora non
abbia alcunché nella sua casa per riscattarsi, sia
riscattato dal tempio della sia comunità; qualora non vi sia
alcunché nel tempio con cui pagare, paghi la corte. Il suo
campo, giardino, e casa non siano dati per l'acquisto della
sua libertà.
33. Qualora un ... o un ... si registri come un ritirato
dalla "Strada del Re", e mandi un mercenario o un sostituto,
ma lo ritiri, allora il ... o ... sia messo a morte.
34. Qualora un ... o un ... leda la proprietà di un
capitano, ferisca il capitano, o porti via dal capitano un
dono offerto dal re, allora il ... o ... sia messo a morte.
35. Qualora qualcuno compri i bovini o le pecore che il re
ha dato ai capi da lui, perde il suo denaro.
36. Il campo, il giardino, e la casa di un capo, di un uomo,
o di uno soggetto a pagare una rendita, non può essere
venduto.
37. Qualora qualcuno compri il campo, il giardino, e la casa
di un capo, uomo, o di uno soggetto a pagare una rendita, la
sua tavola di vendita sia rotta (dichiarata invalida) e
perda il suo denaro.
38. Un capo, uomo, o uno soggetto a pagare una rendita non
può assegnare la sua tenuta del campo, casa, e giardino a
sua moglie o figlia, e nemmeno possa assegnarli per un
debito.
39. Egli può, comunque, assegnare un campo, giardino, o casa
che ha comprato, e tenerlo come proprietà, a sua moglie o
figlia o darlo per debito.
40. Egli può vendere il campo, giardino, e casa ad un
mercante (agente reale) o ad altro pubblico ufficiale,
mantenendo il compratore l'usufrutto sul campo, casa e
giardino.
41. Qualora qualcuno recinti il campo, giardino, e casa di
un capo, uomo, o di uno soggetto a pagare una rendita,
allestendo una palizzata; se il capo, uomo o il soggetto a
pagare una rendita ritorna al campo, giardino, e casa, la
palizzata che gli era stata data divenga sua.
42. Qualora qualcuno prenda in uso un campo per coltivarlo,
e non ne ricavi alcun raccolto, si deve provare che egli non
abbia lavorato sul campo, e dovrà consegnare cereali, quanti
ne ha ottenuti il suo vicino, al proprietario del campo.
43. Qualora non coltivi il campo, ma lo lasci giacere
incolto, darà cereali come il suo vicino al proprietario del
campo, ed il campo che ha lasciato giacere incolto dovrà
ararlo, seminarlo e renderlo al suo proprietario.
44. Qualora qualcuno prenda il dominio di un campo lasciato
incolto per renderlo arabile, ma è pigro, e non lo rende
arabile, seminerà il campo incolto nel quarto anno, lo
erpicherà e coltiverà, e lo renderà al proprietario, e per
ogni decina di gan (una misura d'area) dieci gur di cereali
gli saranno pagati.
45. Qualora un uomo dia in affitto il suo campo per
coltivazione contro una rendita stabilita, e riceva la
rendita, ma il maltempo sopravvenga a distruggere il
raccolto, il danno cade sul coltivatore del suolo.
46. Qualora non riceva una rendita fissa per il suo campo,
ma lasci per tale titolo metà o la terza parte del raccolto,
il cereale sul campo sia diviso proporzionalmente tra il
coltivatore ed il proprietario.
47. Se il coltivatore, poiché non ha avuto successo nel
primo anno, ha fatto coltivare il terreno da altri, il
proprietario non può sollevare alcuna eccezione; il campo è
stato coltivato ed egli riceve il raccolto secondo
l'accordo.
48. Se qualcuno ha un debito per un prestito, e una tempesta
danneggia i cereali, o il raccolto perisce, o i cereali non
crescono per carenza di acqua; in quell'anno non ha bisogno
di dare al creditore alcuna quantità di cereali, egli lava
nell'acqua la tavola in cui è segnato il debito e non paga
alcuna rendita per tale anno.
49. Qualora qualcuno prenda denaro da un mercante, e dia al
mercante un campo coltivabile a frumento o a sesamo e gli
ordini di piantare frumento o sesamo nel campo, e di
eseguire il raccolto; qualora il coltivatore pianti frumento
o sesamo nel campo, al raccolto il frumento o il sesamo
apparterrà al proprietario del campo ed egli pagherà il
frumento come rendita, per il denaro ricevuto dal mercante,
ed egli dia ciò che serve alla sussistenza del coltivatore
al mercante.
50. Qualora egli dia un campo da frumento coltivato a
frumento, o un campo da sesamo coltivato a sesamo, il
frumento nel campo appartenga al proprietario del campo, e
restituisca il denaro al mercante come prestato.
51. Qualora non abbia denaro per rifondere, allora paghi in
frumento o sesamo al posto del denaro come prestato per ciò
che ha ricevuto dal mercante, secondo la tariffa reale.
52. Qualora il coltivatore non pianti frumento o sesamo nel
campo, il contratto del debitore non è indebolito.
53. Qualora uno sia troppo pigro per tenere il suo argine in
condizioni appropriate, e non lo tiene così; qualora dunque
l'argine rompa e tutti i campi siano allagati, allora colui
nel cui argine avvenne la rotta sia venduto per denaro, ed
il denaro rimpiazzi il frumento di cui ha causato la
perdita.
54. Qualora non possa rimpiazzare il frumento, allora egli e
le sue proprietà siano divisi tra i coltivatori il cui
frumento ha subito l'allagamento.
55. Qualora qualcuno apra i suoi solchi per irrigare il suo
terreno, ma è malaccorto, e l'acqua allaghi il campo del suo
vicino, allora paghi frumento per la sua perdita.
56. Qualora un uomo lasci entrare l'acqua, e l'acqua
sommerga la piantagione del vicino, paghi dieci gur di
frumento per ogni gan di terra.
57. Se un pastore, senza il permesso del proprietario del
campo, ed all'insaputa del proprietario delle pecore, lascia
le pecore in un campo a pascolare, allora il proprietario
faccia il suo raccolto, ed il pastore, che ha fatto
pascolare il gregge senza il permesso del proprietario del
campo, paghi al proprietario venti gur di frumento per ogni
dieci gan.
58. Qualora dopo che le greggi hanno lasciato il pascolo e
sono state rinchiuse nel recinto comune alla porta della
città, qualche pastore le lasci in un campo ed esse
pascolano là, questo pastore prenda possesso del terreno in
cui ha permesso che si pascolasse, ed al raccolto deve
pagare sessanta gur di frumento per ogni dieci gan.
59. Qualora qualche uomo, all'insaputa del proprietario del
giardino, tagli un albero in un giardino paghi mezza mina in
denaro.
60. Qualora qualcuno affidi un terreno ad un giardiniere,
perché sia adibito a giardino, qualora vi lavori, e ne abbia
cura per quattro anni, il quinto anno il proprietario ed il
giardiniere lo dividano, ed il proprietario abbia la sua
parte.
61. Se il giardiniere non ha completato la messa a dimora
del campo, lasciando una parte inutilizzata, questa sia
assegnata a lui come sua.
62. Qualora non pianti il campo che gli fu affidato come
giardino, qualora esso sia arabile (per frumento o sesamo)
il giardiniere paghi al proprietario il prodotto del campo
per gli anni che egli abbia lasciato incolto, a seconda del
prodotto dei campi vicini, metta il campo in condizione
arabile e lo restituisca al suo proprietario.
63. Qualora egli trasformi terra sprecata in campi arabili e
la restituisca al suo proprietario, quest'ultimo gli paghi
per un anno dieci gur per dieci gan.
64. Qualora qualcuno dia in uso il suo giardino ad un
giardiniere per lavorare, il giardiniere paghi al suo
proprietario due terzi del prodotto del giardino, per il
tempo in cui ne ha il possesso, e tenga l'altro terzo.
65. Qualora il giardiniere non lavori il giardino ed il
prodotto perisca, il giardiniere paghi in proporzione ai
giardini vicini.
[Il testo relativo alle leggi dalla
66 alla 99 è perduto]
100. ...
interesse per il denaro, tanto quanto ne ha ricevuto, gli
sia pertanto data una nota, ed il giorno, quando stabilito,
paghi al mercante.
101. Se non esistono usi commerciali nel posto in cui sia
capitato, lasci egli al mercante l'intera somma ricevuta dal
mediatore (agente) per darla al mercante.
102. Qualora un mercante affidi denaro ad un agente per
qualche investimento, e l'agente patisca una perdita nel
luogo in cui si reca, garantirà il capitale al mercante.
103. Qualora, durante il viaggio, un nemico gli sottragga
tutto quel che aveva, il mediatore giuri in nome di Dio e
sia liberato da ogni obbligazione.
104. Qualora un mercante dia ad un agente frumento, lana,
olio, o qualunque altra merce da trasportare, l'agente dia
una ricevuta per il valore, e compensi all'uopo il mercante.
Quindi ottenga una ricevuta dal mercante per il denaro che
gli dà.
105. Se l'agente è poco accurato, e non prende una ricevuta
per il denaro che ha dato al mercante, non può considerare
come proprio il denaro di cui non ha ricevuta.
106. Qualora l'agente accetti denaro dal mercante, ma abbia
una lite con il mercante (negando la ricevuta), allora giuri
il mercante dinanzi a Dio e a testimoni che ha dato tale
denaro all'agente, e l'agente gli paghi tre volte la somma.
107. Qualora il mercante inganni l'agente, in ciò che
quest'ultimo gli ha restituito tutto quel che gli era stato
dato, ma il mercante nega la ricevuta di ciò che gli era
stato restituito, allora questo agente accusi il mercante
davanti a Dio e a giudici, e se ancora egli neghi di aver
ricevuto ciò che l'agente gli aveva dato paghi sei volte la
somma all'agente.
108. Se una taverniera tenutaria di una taverna non accetta
frumento secondo il peso lordo in pagamento di bevande, ma
prende denaro, ed il prezzo della bevanda è meno di quello
del frumento, sia condannata e gettata nell'acqua.
109. Qualora cospiratori s'incontrino nella casa di una
taverniera tenutaria di taverna, e questi cospiratori non
sono catturati e consegnati alla corte, la taverniera
tenutaria di taverna sia messa a morte.
110. Qualora una “sorella di un dio” apra una taverna, o
entri in una taverna per bere, questa donna sia arsa viva.
111. Qualora una tenutaria di locanda serva sessanta ka di
bevanda usakani a ... ella riceva cinquanta ka di frumento
al raccolto.
112. Qualora qualcuno sia in viaggio ed affidi argento, oro,
pietre preziose, o qualunque bene mobile ad un altro, e
voglia riaverlo da lui; se quest'ultimo non riporti tutti i
beni al posto stabilito, ma se ne appropri a suo uso, allora
quest'uomo, che non portò i beni per la riconsegna, sia
condannato e paghi il quintuplo di tutto ciò che gli era
stato affidato.
113. Qualora qualcuno abbia in consegna frumento o denaro,
ed egli prenda dal granaio o dalla cassa senza che il
proprietario ne sia informato, allora chi prese senza che il
proprietario ne fosse informato frumento dal granaio o
denaro dalla cassa sia legalmente condannato, e ripaghi il
frumento che ha preso. E perda qualunque provvigione gli
fosse stata pagata o promessa.
114. Qualora un uomo non abbia alcun titolo su un altro per
[avere] frumento e denaro, e tenti di richiederne con la
forza, paghi un terzo di mina d'argento in ogni caso.
115. Qualora uno abbia un titolo su un altro per [avere]
frumento e denaro e lo imprigioni; qualora il prigioniero
muoia in prigione di morte naturale, il caso non proceda
ulteriormente.
116. Qualora il prigioniero muoia in prigione per percosse o
maltrattamento, il signore del prigioniero accusi il
mercante davanti al giudice. Se era un uomo libero per
condizione e per nascita, il figlio del mercante sia messo a
morte; se era uno schiavo, pagherà un terzo di mina d'oro, e
tutto ciò che il signore del prigioniero diede egli
rifonderà.
117. Qualora chiunque manchi di adempiere un debito, e venda
sé stesso, sua moglie, suo figlio, e la figlia per denaro o
li ceda per lavoro forzato: lavoreranno per tre anni nella
casa dell'uomo che li comprò, o del proprietario, e nel
quarto anno siano rimessi in libertà.
118. Qualora egli ceda uno schiavo o schiava per lavoro
forzato, ed il mercante li subaffitti, o li venda per
denaro, non si può sollevare alcuna obiezione.
119. Qualora chiunque manchi di adempiere un debito, e venda
la cameriera servente che gli ha partorito figli, per
denaro, il denaro che ha pagato il mercante gli sia ripagato
dal proprietario della schiava ed ella sia liberata.
120. Qualora qualcuno depositi frumento al sicuro nella casa
di un'altra persona, ed avvenga un qualunque danno al
frumento in deposito, o qualora il proprietario della casa
apra il granaio e prenda del frumento, o qualora
specialmente egli neghi che il frumento sia stato depositato
nella sua casa: allora il proprietario del frumento
reclamerà il frumento davanti a Dio (un giuramento), ed il
proprietario della casa pagherà per tutto il grano che ha
preso al suo proprietario.
121. Qualora qualcuno depositi frumento nella casa di un
altro gli pagherà il deposito nella misura di un gur per
ogni cinque ka di frumento per anno.
122. Qualora qualcuno dia ad altri argento, oro, o qualsiasi
altra cosa da tenere, mostrerà tutto a testimoni, prepari un
contratto, e poi lo affidi perché venga custodito in modo
sicuro.
123. Qualora lo affidi in custodia senza testimoni o
contratto, e l'affidatario lo neghi, allora egli non ha
alcun diritto.
124. Qualora uno consegni argento, oro, o qualsiasi altra
cosa ad un altro perché sia conservato in modo sicuro,
davanti ad un testimone, ma egli neghi, sarà portato davanti
ad un giudice, e pagherà per intero tutto ciò che ha negato.
125. Qualora qualcuno piazzi la sua proprietà presso un
altro perché sia conservato in modo sicuro, e là, tramite
ladri o rapinatori, la sua proprietà e la proprietà
dell'altro vadano perdute, il proprietario della casa, per
la cui negligenza ebbe luogo la perdita, compenserà il
proprietario per tutto ciò che gli era stato affidato. Ma il
proprietario della casa cercherà di seguire e recuperare la
sua proprietà, e di riprenderla dal ladro.
126. Qualora qualcuno che non ha perduto i suoi beni affermi
che essi sono andati perduti, e faccia false richieste:
qualora egli reclami i propri beni e il risarcimento davanti
a Dio, anche se non li ha persi, sarà compensato per tutta
la pretesa perdita. (ossia, il giuramento è tutto quel che
occorre)
127. Qualora qualcuno “punti il dito” (calunni) su una
sorella di un dio o la moglie di qualcuno, e non possa
provarlo, questo uomo sia portato davanti ai giudici e la
sua fronte sia segnata. (con il taglio della pelle, o forse
dei capelli.)
128. Qualora un uomo prenda una donna in moglie, ma non
abbia rapporti con lei, questa donna non gli è moglie.
129. Qualora la moglie di un uomo sia sorpresa (in
flagranza) con un un altro uomo, siano entrambi legati e
gettati in acqua, ma il marito può perdonare la moglie ed il
re i suoi schiavi.
130. Qualora un uomo violenti la moglie (promessa o
sposa-bambina) di un altro uomo, che non ha mai conosciuto
un uomo, e vive ancora nella casa paterna, e dorma con lei e
sia sorpreso, quest'uomo sia messo a morte, ma la moglie è
innocente.
131. Qualora un uomo porti un'accusa contro la moglie di un
altro, ma ella non è stata sorpresa con un altro uomo, deve
fare un giuramento e poi può ritornare a casa.
132. Se il “dito è puntato” contro una moglie di un altro
uomo, ma non è colta a dormire con l'altro uomo, ella
salterà nel fiume per suo marito.
133. Se un uomo è preso prigioniero in guerra, e v'è
sostentamento nella sua casa, ma sua moglie lasci casa e
corte, e vada in un'altra casa: poiché sua moglie non tenne
la propria corte, ed andò in un'altra casa, sarà condannata
giudizialmente e gettata nell'acqua.
134. Qualora qualcuno sia catturato in guerra e non vi sia
sostentamento nella sua casa, qualora allora sua moglie vada
in un'altra casa questa donna sarà tenuta innocente.
135. Qualora un uomo sia preso prigioniero in guerra e non
vi sia sostentamento in casa sua e sua moglie vada in
un'altra casa e dia alla luce figli; e qualora in seguito
suo marito ritorni e venga a casa: allora questa moglie
tornerà da suo marito, ma i figli seguiranno loro padre.
136. Qualora qualcuno lasci la sua casa, fugga, ed allora
sua moglie vada in un'altra casa, qualora poi egli ritorni,
e voglia riprendersi sua moglie: poiché è fuggito dalla sua
casa ed è corso via, la mogli di questo fuggiasco non
tornerà da suo marito.
137. Se un uomo desidera separarsi da una donna che gli ha
partorito dei figli, o da sua moglie che gli ha partorito
dei figli: allora egli restituirà a quella moglie la sua
dote, ed una parte dell'usufrutto del campo, giardino, e
proprietà, in modo che possa prendersi cura dei figli.
Quando ha fatto crescere i suoi figli, una porzione di tutto
ciò che è dato ai figli, pari a quanto è dato ad uno di
loro, sarà dato a lei. Ella può allora sposare l'uomo del
suo cuore.
138. Se un uomo desidera separarsi da una donna che non gli
ha partorito dei figli, le darà il valore del suo denaro
d'acquisto e la dote che ella portò dalla casa di suo padre,
e la lascerà andare.
139. Se non vi fu alcun prezzo di acquisto le darà una mina
d'oro come dono di rilascio.
140. Qualora sia un uomo liberato le dia un terzo di mina
d'oro.
141. Se la moglie di un uomo, che vive in casa sua, desidera
lasciarlo, piomba nei debiti, cerca di rovinare la propria
casa, trascura suo marito, ed è dichiarata colpevole in
giudizio: qualora suo marito le offra il rilascio, ella può
andare per la sua strada, ed egli non le dà alcunché come
dono di rilascio. Se suo marito non desidera rilasciarla, e
qualora egli prenda un'altra moglie, ella rimarrà come serva
nella casa di suo marito.
142. Qualora un uomo litighi con la moglie, e dica: “Tu non
sei adatta a me,” vanno presentate le ragioni della sua
manchevolezza. Se ella è incolpevole, e non c'è alcun torto
da parte sua, ma egli la lascia e la trascura, allora
nessuna colpa si lega a questa donna, ella prenderà la sua
dote e tornerà alla casa di suo padre.
143. Se ella non è innocente, ma lascia il marito, e rovina
la sua casa, trascurando suo marito, questa donna sarà
gettata nell'acqua.
144. Qualora un uomo prenda moglie e questa donna dia al
marito una cameriera-servente, ed ella gli partorisca dei
figli, ma quest'uomo vuole prendere un'altra moglie, ciò non
gli sarà permesso; egli non prenderà una seconda moglie.
145. Qualora un uomo prenda moglie, ed ella non gli
partorisca figli, ed egli intenda prendere un'altra moglie:
qualora prenda questa seconda moglie, e la porti a casa, a
questa seconda moglie non sarà concessa l'uguaglianza con
sua moglie.
146. Qualora un uomo prenda una moglie ed ella dia a
quest'uomo una cameriera servente come moglie ed ella gli
partorisca figli, ed allora questa cameriera assuma
l'uguaglianza con la moglie: poiché gli ha partorito figli
il suo padrone non potrà venderla per denaro, ma può tenerla
come schiava, riconoscendola tra le cameriere serventi.
147. Qualora non gli abbia partorito figli, allora la sua
padrona può venderla per denaro.
148. Qualora un uomo prenda una moglie, ed ella sia colta da
una malattia, se allora egli desideri di prendere una
seconda moglie non ripudierà sua moglie, che è stata
attaccata dalla malattia, ma egli la terrà nella casa che ha
costruito e la sosterrà finché vive.
149. Se questa donna non vuole rimanere nella casa di suo
marito, allora egli la compenserà per la dote che portò con
sé dalla casa di suo padre, e può andare.
150. Qualora un uomo dia a sua moglie un campo, un giardino,
e una casa ed un documento in tal senso, se poi dopo la
morte di suo marito i figli non avanzino pretese, allora la
madre può devolvere tutto al figlio che preferisce, e non
occorre lasciare alcunché ai suoi fratelli.
151. Se una donna che viveva nella casa di un uomo ha fatto
un accordo con suo marito, nel senso che nessun creditore
può arrestarla, ed ha un documento nel senso: se quell'uomo,
prima di sposare quella donna, aveva un debito, il creditore
non può detenere la donna per ciò. Ma se la donna, prima di
essere entrata nella casa dell'uomo, aveva un debito, il
creditore non può detenere la donna per ciò. Ma se la donna,
prima di essere entrata nella casa dell'uomo, aveva
contratto un debito, il suo creditore non può arrestare suo
marito per quella ragione.
152. Se dopo che la donna è entrata nella casa dell'uomo,
entrambi hanno contratto un debito, entrambi devono pagare
il mercante.
153. Se la moglie di un uomo a causa di un altro uomo ha
ucciso i loro compagni (suo marito e la moglie dell'altro
uomo), entrambi siano impalati.
154. Qualora un uomo sia colpevole di incesto con la figlia,
sarà condotto via dal luogo (esiliato)
155. Qualora un uomo fidanzi una ragazza a suo figlio, e suo
figlio abbia rapporti con lei, ma egli (il padre)
successivamente la disonori, e sia sorpreso, allora sarà
legato e gettato nell'acqua (annegato).
156. Qualora un uomo fidanzi una ragazza a suo figlio, ma
suo figlio non l'ha conosciuta, e se allora egli la
disonori, le pagherà una mina d'oro, e la compenserà per
tutto ciò che ella ha portato fuori della casa di suo padre.
Ella può sposare l'uomo del suo cuore.
157. Qualora qualcuno sia colpevole d'incesto con sua madre
dopo suo padre, entrambi siano bruciati.
158. Qualora qualcuno sia sorpreso dopo suo padre con la sua
moglie principale, che gli ha partorito figli, sarà
allontanato dalla casa di suo padre.
159 Qualora qualcuno, che ha portato proprietà personali
nella casa di suo futuro suocero, e ha pagato il denaro
d'acquisto per l'acquisto, cerca un'altra donna, e dice a
suo futuro suocero: “Io non voglio tua figlia,” il padre
della ragazza può tenere tutto quello che egli ha portato.
160. Qualora un uomo porti proprietà personali nella casa di
suo futuro suocero e paga il “prezzo d'acquisto” (per sua
moglie): se allora il padre della ragazza dica: “Non ti darò
mia figlia,” egli gli restituirà tutto quello che egli ha
portato con sé.
161. Qualora un uomo porti sue proprietà personali nella
casa del suo futuro suocero e paghi il “prezzo d'acquisto”,
se allora il suo amico lo diffami, e il suo futuro suocero
dica al giovane marito: “Non sposerai mia figlia,” allora
egli gli restituirà per intero tutto ciò che aveva portato
con sé.
162. Qualora un uomo sposi una donna, ed ella gli partorisca
figli; se poi questa donna muoia, suo padre non ha alcun
diritto sulla sua dote; questa appartiene ai figli di lei.
163. Qualora un uomo sposi una donna ed ella non gli
partorisca figli; se poi questa donna muoia, se il “prezzo
d'acquisto” che egli aveva pagato al futuro suocero gli è
restituito, suo marito non avrà alcun diritto sulla dote di
questa donna; esso appartiene alla casa di suo padre.
164. Qualora il suocero non gli restituisca l'ammontare del
“prezzo d'acquisto” egli può sottrarre l'ammontare del
“prezzo d'acquisto” dalla dote, e poi pagare il resto alla
casa del padre.
165. Qualora un uomo dia al figlio che preferisce un campo,
giardino, e casa, ed un documento in tal senso: se poi suo
padre muoia, ed i fratelli dividano il patrimonio, allora
gli daranno prima il dono di suo padre, e lo accetterà; ed
essi dividano il resto della proprietà.
166. Qualora un uomo prenda mogli per suo figlio, ma non
prenda moglie per suo figlio minore, e se poi muoia; nel
caso che i figli dividano il patrimonio, metteranno da parte
oltre alla sua quota il “prezzo d'acquisto” per il figlio
minore che non aveva preso ancora moglie, e gli
assicureranno una moglie.
167. Qualora un uomo sposi una donna ed ella gli partorisca
figli: se questa moglie muoia ed allora ne prenda un'altra
che gli partorisca figli: nel caso che il padre muoia, i
figli non devono dividere il patrimonio secondo le madri,
essi divideranno le doti delle loro madri solo in questo
modo; dividano il patrimonio paterno in parti uguali fra
loro.
168. Qualora un uomo voglia mettere suo figlio fuori di
casa, e dichiari davanti al giudice: “Voglio mettere fuori
mio figlio,” allora il giudice esaminerà le sue ragioni.
Qualora il figlio non sia colpevole di alcuna grande
mancanza, per la quale può essere messo fuori a buon
diritto, il padre non lo metterà fuori.
169. Qualora sia colpevole di una grande mancanza, per la
quale potrebbe a buon diritto privarlo dello status di
figlio, il padre lo perdonerà per la prima volta; ma nel
caso che sia colpevole di una grande mancanza per la seconda
volta il padre priverà suo figlio di tutto lo status
filiale.
170. Qualora la moglie partorisca figli ad un uomo, o la sua
cameriera servente abbia partorito figli, ed il padre finché
ancora vivente dice ai figli che la cameriera servente ha
partorito: “Figli miei,” ed egli li calcoli come i figli di
sua moglie; se poi il padre muoia, allora i figli della
moglie e della cameriera servente divideranno la proprietà
paterna in comune. Sta al figlio della moglie dividere e
scegliere.
171. Se, tuttavia, il padre finché ancora vivente non disse
ai figli della cameriera servente: “Figli miei,” e poi muore
il padre, allora i figli della cameriera servente non
divideranno con i figli della moglie, ma la libertà della
cameriera e dei suoi figli sarà concessa. I figli della
moglie non avranno diritto a rendere schiavi i figli della
cameriera; la moglie prenderà la sua dote (da suo padre), ed
il dono che suo marito le diede e le devolse (separato dalla
dote, o dal prezzo di acquisto pagato a suo padre), e vivrà
nella casa di suo marito: finché vive la userà, non potrà
essere venduta per denaro. Tutto ciò che lascia apparterrà
ai suoi figli.
172. Se suo marito non le diede alcun dono, sarà compensata
per il suo dono, e riceverà una quota dal patrimonio di suo
marito, uguale a quella di un figlio. Se i suoi figli la
vessano, per cacciarla di casa, il giudice esaminerà la
questione, e se i figli sono in colpa la donna non lascerà
la casa di suo marito. Se la donna desideri lasciare la
casa, deve lasciare ai suoi figli il dono che le diede il
marito, ma può prendere la dote della casa di suo padre. Poi
può sposare l'uomo del suo cuore.
173. Qualora questa donna partorisca figli al suo secondo
marito, nel posto in cui andò, i suoi figli di primo e
secondo letto divideranno tra loro la dote.
174. Qualora non partorisca figli al suo secondo marito, i
figli del primo marito avranno la dote.
175. Qualora uno schiavo di Stato o un uomo liberato sposino
la figlia di un uomo libero, e nascano figli, il padrone
dello schiavo non avrà diritto a rendere schiavi i figli del
libero.
176. Qualora, invece, uno schiavo di Stato o un uomo
liberato sposi la figlia di un uomo, e poiché egli la sposa
ella porti una dote dalla casa di suo padre, se poi entrambi
ne godano e fondino una famiglia, ed accumulino ricchezze,
se poi lo schiavo muoia, allora colei che nacque libera può
prendere la dote, e tutto ciò che ha guadagnato assieme al
marito; li dividerà in due parti, metà ne prenda il padrone
per lo schiavo, e l'altra la prenda la donna nata libera per
i suoi figli.
177. Se una vedova, i cui figli non sono ancora cresciuti,
desidera entrare in un'altra casa (risposarsi), non vi
entrerà senza che lo sappia un giudice. Allora la casa del
suo primo marito sarà affidata al secondo marito ed alla
donna stessa come amministratori. E sia eseguito un
resoconto in proposito. Ella terrà la casa in ordine,
seguirà la crescita dei figli, e non venderà le dotazioni
della casa. Chi acquista le dotazioni dei figli di una
vedova perderà il suo denaro, e i beni ritorneranno ai loro
proprietari.
178. Se una “donna devota” o una prostituta alla quale il
padre ha dato una dote ed un documento in tal senso, ma in
questo documento non è dichiarato che ella ne può disporre
come le piace, e non ha esplicitamente dichiarato che ella
ha il diritto di alienare; se poi suo padre muoia, allora i
fratelli di lei terranno il suo campo e giardino, e le
daranno frumento, olio, e latte in ragione della sua quota,
e la soddisfaranno. Se i suoi fratelli non le danno
frumento, olio e latte in ragione della sua quota, allora il
suo campo e giardino la sosterranno. Ella avrà l'usufrutto
del campo e del giardino e di tutto ciò che il padre le
diede per quanto vive, ma non può venderlo o assegnarlo ad
altri. La sua posizione di eredità appartiene ai suoi
fratelli.
179. Qualora una “sorella di un dio,” o una prostituta,
riceva un dono da suo padre, ed un documento in cui è stato
esplicitamente dichiarato che ella può disporne come le
piace, e le dia completa disponibilità in proposito: se suo
padre muoia, allora, ella può lasciare la sua proprietà a
chiunque le piace. I suoi fratelli non possono sollevare
alcuna obiezione.
180. Qualora un padre dia un regalo a sua figlia – sia da
maritare sia prostituta (non maritabile) – e poi muoia,
allora le tocca ricevere la quota di un figlio dal
patrimonio paterno, e goderne dell'usufrutto finché vive. Il
suo patrimonio appartiene ai suoi fratelli.
181. Qualora un padre voti a Dio una serva del tempio o una
vergine del tempio e non le dia alcun regalo: se poi il
padre muoia, ella riceverà un terzo della quota di un figlio
dall'eredità della casa di suo padre, e ne godrà
dell'usufrutto finché vive. Il suo patrimonio appartiene ai
suoi fratelli.
182. Qualora un padre voti sua figlia come moglie di Mardi
di Babilonia (come nel 181), e non le dia alcun regalo,
neppure un documento; se poi suo padre muoia, allora
riceverà dai suoi fratelli un terzo della quota di un figlio
dall'eredità della casa di suo padre, ma Marduk può lasciare
il suo patrimonio a chi più le piace.
183. Qualora un uomo dia alla figlia [che gli è nata]da una
concubina una dote, ed un marito, ed un documento; se poi
suo padre muoia, ella non riceverà alcuna quota dal
patrimonio paterno.
184. Qualora un uomo non dia alla figlia [che gli è nata] da
una concubina una dote, né un marito; se poi suo padre
muoia, suo fratello le darà una dote commisurata
all'agiatezza del padre e le assicurerà un marito.
185. Qualora un uomo adotti un bambino attribuendogli il
nome di figlio, e lo allevi, questo figlio cresciuto non può
essere richiesto in restituzione.
186. Qualora un uomo adotti un figlio, e se dopo che l'ha
preso costui offenda i suoi genitori adottivi, allora questo
figlio adottato tornerà alla casa di suo padre.
187. Il figlio di una cortigiana in servizio al palazzo, o
di una prostituta, non può essere chiesto in restituzione.
188. Se un artigiano ha preso per farlo crescere con sé un
ragazzo e gli insegna il proprio mestiere, egli non può
essere chiesto in restituzione.
189. Se non gli hai insegnato il proprio lavoro, questo
figlio adottato può tornare alla casa di suo padre.
190. Se un uomo non mantiene un bambino che ha adottato come
figlio e fatto crescere come gli altri suoi bambini, allora
suo figlio adottivo può ritornare alla casa di suo padre.
191. Qualora un uomo, che aveva adottato un figlio e lo
aveva fatto crescere, fondato una famiglia, e ha avuto
figli, voglia ripudiare suo figlio, allora questo figlio
adottato non andrà semplicemente per la sua strada. Suo
padre adottivo gli darà dei propri beni un terzo della quota
di un figlio, e poi potrà andare. Egli non gli darà del
campo, giardino e casa.
192. Qualora un figlio di una cortigiana o di una prostituta
dica a suo padre o madre adottivi: "Tu non sei mio padre, o
mia madre", gli sia tagliata la lingua.
193. Qualora il figlio di una cortigiana o di una prostituta
desideri la casa di suo padre, ed abbandoni la casa dei suoi
genitori adottivi, allora gli sia cavato un occhio.
194. Qualora un uomo dia suo figlio ad una nutrice ed il
figlio muoia nelle sue braccia, ma la nutrice all'insaputa
del padre e della madre allatti un altro bambino, allora
l'accuseranno di aver allattato un altro bambino senza che
il padre e la madre lo sapessero e le saranno tagliate le
mammelle.
195. Qualora un figlio colpisca suo padre, gli siano
troncate le mani.
196. Qualora un uomo cavi un occhio ad un altro, gli sia
cavato un occhio.
197. Qualora un uomo rompa un osso ad un altro, gli sia
rotto un osso.
198. Qualora cavi l'occhio di un uomo liberato, o rompa
l'osso di un uomo liberato, pagherà una mina d'oro.
199. Qualora cavi l'occhio dello schiavo di un uomo, o rompa
l'osso dello schiavo di un uomo, pagherà metà del valore di
esso.
200. Qualora
un uomo rompa un dente ad un suo pari, gli sia rotto un
dente.
201. Qualora egli rompa il dente di un uomo liberato,
pagherà un terzo di mina d'oro.
202. Qualora qualcuno colpisca il corpo di un uomo di rango
superiore al suo, riceverà sessanta colpi con una frusta di
bue in pubblico.
203. Qualora un uomo libero per nascita colpisca il corpo di
un altro uomo libero per nascita o di uguale rango, pagherà
una mina d’oro.
204. Qualora un uomo liberato colpisca il corpo di un altro
uomo liberato, pagherà dieci shekels in denaro.
205. Qualora lo schiavo di un uomo liberato colpisca il
corpo di un uomo liberato, gli sarà tagliato un orecchio.
206. Qualora durante una lite un uomo colpisca un altro e lo
ferisca, allora giurerà, "Non l'ho ferito volontariamente,"
e pagherà i medici.
207. Qualora l’uomo muoia per la ferita, egli giurerà in
modo simile, e se il deceduto era un uomo libero per
nascita, pagherà mezza mina in denaro.
208. Se era un uomo liberato, pagherà un terzo di mina.
209. Qualora un uomo colpisca una donna libera per nascita
in modo che ella perda il figlio senza partorirlo, egli
pagherà dieci shekels per la perdita di lei.
210. Qualora la donna muoia, la figlia di lui sarà messa a
morte.
211. Qualora una donna della classe libera perda suo figlio
per un colpo, egli pagherà cinque shekels in denaro.
212. Qualora questa donna muoia, egli pagherà mezza mina.
213. Qualora colpisca la cameriera servente di un uomo, ed
ella perda il figlio, egli pagherà due shekels in denaro.
214. Qualora questa cameriera servente muoia, pagherà un
terzo di mina.
215. Qualora un medico faccia un'ampia incisione con un
coltello operatorio e lo curi, o qualora egli apra un tumore
(sopra l'occhio) con un coltello operatorio, e salvi
l'occhio, riceverà dieci shekels in denaro.
216. Qualora il paziente sia un uomo liberato, egli riceve
cinque shekels.
217. Qualora egli sia lo schiavo di qualcuno, il suo padrone
darà al medico due shekels.
218.Qualora un medico faccia una grande incisione con il
coltello operatorio, e lo uccida, o apra un tumore con il
coltello operatorio, e tagli l'occhio, gli saranno tagliate
le mani.
219. Qualora un medico faccia una grande incisione con il
coltello operatorio sullo schiavo di un uomo liberato, e lo
uccida, rimpiazzerà lo schiavo con un altro schiavo.
220. Se aveva aperto un tumore con il coltello operatorio, e
cavato un occhio, pagherà metà del suo valore.
221. Qualora un medico guarisca l’osso rotto o la parte
molle ammalata di un uomo, il paziente pagherà al medico
cinque shekels in denaro.
222. Qualora sia un uomo liberato pagherà tre shekels.
223. Qualora sia uno schiavo il suo proprietario pagherà al
medico due shekels.
224. Qualora un chirurgo veterinario esegua una seria
operazione su un asino od un bue, e lo curi, il proprietario
pagherà come compenso al chirurgo un sesto di shekel.
225. Qualora egli esegua una seria operazione su un asino od
un bue, e lo uccida, pagherà al proprietario un quarto del
suo valore.
226. Qualora un barbiere, all'insaputa del rispettivo
padrone, tagli il marchio di uno schiavo che non deve essere
venduto, siano tagliate le mani di questo barbiere.
227. Qualora qualcuno inganni un barbiere, in modo che egli
segni uno schiavo che non dev'essere venduto con il marchio
di uno schiavo, egli sarà messo a morte, e sepolto nella sua
casa. Il barbiere giurerà "Non l'ho segnato
volontariamente," e sarà innocente.
228. Qualora un costruttore costruisca una casa per qualcuno
e la completi, egli darà a lui un compenso di due shekels in
denaro per ogni sar di superficie.
229. Qualora un costruttore costruisca una casa per
qualcuno, e non la costruisca debitamente e la casa che
costruì cada ed uccida il proprietario, allora quel
costruttore sarà messo a morte.
230. Qualora uccida il figlio del proprietario il figlio di
quel costruttore sarà messo a morte.
231. Qualora uccida uno schiavo del proprietario, allora
darà in pagamento un suo schiavo per lo schiavo del
proprietario della casa.
232. Qualora rovini dei beni, risarcirà per tutto ciò che fu
rovinato, ed in tanto in quanto non costruì debitamente
questa casa che egli costruì e cadde, la ricostruirà daccapo
di tasca propria.
233. Qualora un costruttore costruisca una casa per
qualcuno, anche se non l'abbia ancora completata; se poi i
muri sembrano pericolanti, il costruttore deve rendere
solidi i muri di tasca propria.
234. Qualora un costruttore di navi costruisca una barca di
sessanta gur per un uomo, questi gli pagherà una ricompensa
di due shekels in denaro.
235. Qualora un costruttore di navi costruisca una barca per
qualcuno, e non la faccia stagna, se durante quello stesso
anno quella barca é inviata lontano e patisca danno, il
costruttore di navi smonterà la barca e la rimonterà stagna
a proprie spese. La barca stagna egli darà al proprietario.
236. Qualora un uomo dia in affitto la sua barca ad un
marinaio, ed il marinaio è negligente, e la barca faccia
naufragio o vada alla deriva, il marinaio darà al
proprietario della barca un'altra barca come risarcimento.
237. Qualora un uomo assoldi un marinaio e la sua barca, a
la rifornisca di grano, vestiario, olio e datteri, ed altre
cose del genere necessario ad equipaggiarla: se il marinaio
è negligente, la barca fa naufragio, ed i suoi contenuti
[vanno] rovinati, allora il marinaio risarcirà per la barca
che fece naufragio e per tutto quanto vi si trovava ed egli
rovinò. 238. Qualora un marinaio faccia naufragare la nave
di un altro, ma la salvi, pagherà metà del suo valore in
denaro.
239. Qualora un uomo assoldi un marinaio, gli pagherà sei
gur di grano all'anno.
240. Qualora un mercantile si scontri con un traghetto, e lo
faccia naufragare, il padrone della nave naufragata cercherà
giustizia davanti a Dio; il padrone del mercantile, che ha
fatto naufragare il traghetto, deve risarcire il
proprietario per la barca e tutto ciò che ha rovinato.
241. Qualora uno marchi un bue per lavoro forzato, pagherà
un terzo di mina in denaro.
242. Qualora uno prenda in affitto buoi per un anno, pagherà
quattro gur di grano per i buoi da aratro.
243. Per affitto di bestiame da mandria egli pagherà tre gur
di grano al proprietario.
244. Qualora uno prenda in affitto un bue o un asino, ed un
leone lo uccida nel campo, la perdita incombe sul
proprietario.
245. Qualora qualcuno prenda in affitto buoi, e li uccida
per maltrattamento o percosse, risarcirà il proprietario,
buoi per buoi.
246. Qualora un uomo prenda in affitto un bue, e ne rompa
una zampa o il legamento del collo, risarcirà il
proprietario con bue per bue.
247. Qualora qualcuno prenda in affitto un bue, e gli cavi
un occhio, pagherà al proprietario metà del suo valore.
248. Qualora qualcuno prenda in affitto un bue, e rompa un
corno, o ne tagli la coda, o ne ferisca il muso, pagherà un
quarto del suo valore in denaro.
249. Qualora uno prenda in affitto un bue, e Dio lo colpisca
a morte, l'uomo che l'ha affittato giurerà per Dio e sarà
considerato incolpevole.
250. Qualora mentre un bue sta attraversando la strada
(mercato) qualcuno lo spinge, e lo uccide, il proprietario
non può accampare pretese (verso l'affittuario).
251. Qualora un bue sia un bue incornante, e mostri di
essere un incornatore, ed egli non leghi le sue corna, o
leghi il bue, ed il bue incorni un uomo libero per nascita e
lo uccida, il proprietario pagherà mezza mina in denaro.
252. Qualora uccida lo schiavo di un uomo, pagherà un terzo
di mina.
253. Qualora qualcuno si accordi con un altro perché si
prenda cura del suo campo, gli dia seme, gli affidi un giogo
di buoi, e lo obblighi a coltivare il campo, se egli rubi il
grano o le piante, e li prenda per sé stesso, gli siano
troncate le mani.
254. Qualora prenda il grano seminato per sé, e non usi il
giogo di buoi, lo risarcirà per il valore del grano
seminato.
255. Qualora subaffitti il giogo di buoi o rubi il grano
seminato, non piantando alcunché nel campo, sarà chiamato in
giudizio, e per ogni cento gan pagherà sessanta gur di
grano.
256. Se la sua comunità non pagherà per lui, allora sarà
messo nel campo con la mandria (al lavoro).
257. Qualora qualcuno assoldi un lavoratore del campo, gli
pagherà otto gur di grano l'anno.
258. Qualora uno assoldi un conduttore di buoi, gli pagherà
sei gur di grano l'anno.
259. Qualora qualcuno rubi una ruota per l’acqua dal campo,
pagherà cinque shekels in denaro al proprietario.
260. Qualora qualcuno rubi uno shadduf (usato per trarre
acqua dal fiume o dal canale) o un aratro, pagherà tre
shekels in denaro.
261. Qualora qualcuno assoldi un mandriano per i buoi o per
le pecore, gli pagherà otto gur di grano per anno.
262. Qualora qualcuno, una vacca o una pecora…
263. Qualora egli uccida il bovino o la pecora che gli erano
stati dati, risarcirà il proprietario con un bovino per
ciascun bovino ed una pecora per ciascuna pecora.
267. Qualora il mandriano trascuri qualcosa, ed avvenga un
incidente nella stalla, allora il mandriano è in colpa per
l'incidente che ha causato nella stalla, e deve risarcire il
proprietario per il bovino o per la pecora.
268. Qualora qualcuno prenda in affitto un bue per
trebbiare, l'importo del nolo è venti ka di grano.
269. Qualora egli prenda in affitto un asino per trebbiare,
il nolo è venti ka di grano.
270. Qualora egli prenda in affitto un animale giovane per
trebbiare, il nolo è dieci ka di grano.
271. Qualora qualcuno prenda in affitto buoi, carro e
conduttore, pagherà centottanta ka di grano al giorno.
272. Qualora qualcuno prenda in affitto il carro da solo,
pagherà quaranta ka di grano al giorno.
273. Qualora qualcuno assoldi un bracciante a giornata, gli
pagherà dal Nuovo Anno fino al quinto mese (da Aprile ad
Agosto, quando i giorni sono lunghi ed il lavoro duro) sei
gerahs in denaro al giorno; dal sesto mese alla fine
dell'anno gli pagherà cinque gerahs al giorno.
274. Qualora qualcuno assoldi un abile artigiano, gli
pagherà come salario del ... cinque gerahs, come salario del
vasaio cinque gerahs, di un sarto cinque gerahs, di ...
gerahs, ... di un cordaio quattro gerahs, di ... gerahs, di
un muratore ... gerahs al giorno.
275. Qualora qualcuno prenda in affitto un traghetto,
pagherà tre gerahs in denaro al giorno.
276. Qualora prenda in affitto una barca da nolo, pagherà un
gerah e mezzo al giorno.
277. Qualora qualcuno prenda in affitto una nave di sessanta
gur, pagherà un sesto di shekel in denaro di nolo al giorno
.
278. Qualora qualcuno compri uno schiavo maschio o femmina,
e prima che sia trascorso un mese si manifesti il morbo di
benu, restituirà lo schiavo al venditore, e riceverà il
denaro che aveva pagato.
279. Qualora qualcuno compri uno schiavo maschio o femmina,
ed una terza parte lo rivendichi, il venditore é
responsabile per la rivendica.
280. Qualora mentre [si trova] all'estero un uomo compri uno
schiavo maschio o femmina appartenente ad un altro del suo
paese; qualora quando ritorni a casa il proprietario dello
schiavo maschio o femmina lo riconosca: qualora lo schiavo
maschio o femmina sia nativo del paese, li restituirà senza
alcun denaro.
281. Se sono di un altro paese, il compratore dichiarerà la
somma di denaro pagata per tale titolo al mercante, e terrà
lo schiavo maschio o femmina.
282. Qualora uno schiavo dica al suo padrone: "Tu non sei il
mio padrone," se lo portano in giudizio il suo padrone gli
mozzerà l'orecchio.
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| Il Codice di Hammurabi è una fra le
più antiche raccolte di leggi conosciute nella storia
dell'umanità. Venne stilato durante il regno del re babilonese
Hammurabi (o Hammü-Rabi), che regnò dal 1792 al 1750 avanti
Cristo. |
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