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La Dichiarazione sul diritto marittimo fu redatta a Parigi nel 1856 in occasione del Congresso di pace che aveva posto fine alla guerra di Crimea.

La sua importanta non sta tanto nel contenuto, quanto nel fatto che per la prima volta si regolamentavano, in sede internazionale, alcune norme di diritto consuetudinario nella conduzione delle guerre e che ne sottoscrivevano il riconoscimento 48 stati tra i quali alcuni non europei, ossia appartenenti ad altre culture giuridiche non occidentali.

 

Dichiarazione sul diritto marittimo, firmata a Parigi il 16 aprile 1856

 

CONSIDERANDO:

 

 

 

Che il diritto marittimo, in tempo di guerra, è stato, per lungo tempo, oggetto di spiacevoli contestazioni;

Che l'incertezza del diritto e dei doveri, in tale materia, dà luogo, fra i neutrali e i belligeranti, a divergenze di opinioni che possono far sorgere serie difficoltà ed anche conflitti;

Che è, di conseguenza, utile stabilire una dottrina uniforme su un tema così importante;

Che i Plenipotenziari partecipanti al Congresso di Parigi possono rispondere nel miglior modo alle intenzioni di cui sono animati i loro Governi solo cercando di introdurre nei rapporti internazionali principi fissi in proposito;

DEBITAMENTE AUTORIZZATI, i suddetti Plenipotenziari hanno convenuto di consultarsi sui mezzi per conseguire tale scopo, e, essendosi trovati d'accordo, hanno adottato la seguente solenne Dichiarazione:


La corsa è e rimase abolita;
La bandiera neutrale copre la merce nemica, ad eccezione del contrabbando di guerra;
La merce neutrale, ad eccezione del contrabbando di guerra, non è passibile di sequestro sotto bandiera nemica;
I blocchi, per essere obbligatori, debbono essere effettivi, ossia mantenuti mediante una forza sufficiente per interdire realmente lo accesso al litorale nemico.


I Governi dei Plenipotenziari sottoscritti si impegnano a portare detta dichiarazione a conoscenza degli Stati che non sono stati chiamati a partecipare al Congresso di Parigi, e a invitarli ad aderirvi.

CONVINTI che i principi ora proclamati non possono essere accolti che con gratitudine dal mondo intero, i Plenipotenziari sottoscritti non dubitano che gli sforzi dei loro Governi per generalizzarne l'adozione saranno coronati da un pieno successo.

La presente Dichiarazione non è e non sarà obbligatoria se non fra le Potenze che vi hanno o che vi avranno aderito.

FATTO A PARIGI, il sedici aprile milleottocentocinquantasei.

FIRME:
Austria, Francia, Gran Bretagna, Prussia, Russia, Sardegna, Turchia.

RATIFICHE:
non soggetta a ratifica.

ADESIONI:
Amburgo, Anhalt-Dessau-Coethen, Argentina, Baden, Baviera, Belgio, Brasile, Brema, Brunswich, Bulgaria, Cile, Confederazione Germanica, Danimarca, Due Sicilie, Equador, El Salvador, Francoforte, Giappone, Grecia, Guatemala, Hannover, Haiti, Hesse-Cassel, HesseDarmstadt, Lubecca, Mecklemburg-Schwerin, Mecklemburg-Strelitz, Messico, Modena, Nassau, Olanda, Oldenbumrg, Parma, Perù, Portogallo, Sassonia, Saxe-Altemburg, Saxe-Coburg-Gotha, Saxe-Meiningen, Saxe-Weimar, Spagna, Stato Pontificio, Svezia e Norvegia, Svizzera, Toscana, Uruguay, Wurttemberg.


Sinossi