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Le
Lieber’s Instructions, così dette perché ne fu autore il giurista Francis
Lieber, è un codice composto di 150 articoli che dà ordine e sistemazione
alle norme del diritto consuetudinario che gli stati maggiori degli eserciti
moderni tendevano ad adottare nell’intento di condurre le guerre secondo
metodi razionali coerenti con i principi della civiltà alla quale
appartenevano.
Nel contesto della guerra civile statunitense (1861-65), apparve evidente
che la tendenza degli eserciti sul campo di battaglia è quella di cedere
agli impulsi della violenza gratuita e alla inconsulta vendetta nei
confronti di un nemico temuto e per questo odiato quotidianamente. Il codice
tenta di porre un limite alle azioni militari sulla base delle leggi eterne
del diritto umanitario.
Il codice è promulgato per l’esercito degli Stati Uniti, ma di fatto costituisce il modello al quale si ispireranno in Europa le norme del “Manuale di Oxford” (1880) e quelle sottoscritte dagli stati che parteciperanno ai congressi dell’Aia del 1899 e del 1907, ossia gli atti che pongono le basi concrete del diritto bellico internazionale.
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IL CODICE LIEBER: ISTRUZIONI PER LA CONDOTTA MILITARE NELLE GUERRE
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1. Una fortezza, un distretto, un tratto di paese occupati dal nemico sono
posti pel solo fatto dell’occupazione, sotto l’impero della legge marziale
dell’armata che invade o occupa. Non è punto necessario che un proclama o
qualsiasi altro avviso pubblico abbia o no fatto sapere agli abitanti che
eglino sono retti da una tale legge. La legge marziale è l’effetto immediato
e diretto, la conseguenza spontanea della occupazione o della conquista.
La sola presenza di una armata nemica porta con sé che sia messa in vigore
la legge marziale di questa armata.
2. La legge marziale non cessa di essere applicabile, durante la occupazione,
che in forza di un particolare proclama del comandante in capo, oppure
mediante una speciale menzione che se ne faccia nel trattato che pone fine
alla guerra, postoché l’occupazione di una fortezza o di un tratto di
territorio debba continuare anche dopo la conclusione della pace come una
delle condizioni della medesima.
3. La legge marziale, in un paese nemico, consiste nella sospensione a
profitto dell’autorità militare dell’armata che occupa, delle leggi
criminali e civili, dell’amministrazione e del governo del paese al quale
appartiene la città o il territorio occupati, e nella sostituzione in luogo
di esse del governo e dell’autorità militare, anche in ciò che si riferisce
al diritto di fare leggi generali, in quanto che le esigenze della guerra
domandino questa sospensione, sostituzione e facoltà di fare leggi.
Il comandante in capo dell’armata occupante può ben anche dichiarare che la
legislazione civile e criminale continueranno a essere applicate in parte, o
per intiero, come in tempo di pace, a meno che l’autorità militare superiore
non ordini altrimenti.
4. La legge marziale altro non è che l’esercizio dell’autorità militare,
esercizio che deve conformarsi alle leggi e agli usi della guerra. La legge
marziale non deve confondersi coll’oppressione militare, la quale è l’abuso
del potere che conferisce questa legge. Poiché la legge marziale viene
eseguita dalla forza militare, devono quelli che l’applicano rispettare
rigorosamente i principi della giustizia, dell’onore e dell’umanità — virtù
che devono ornare il soldato a preferenza degli altri uomini, poiché egli è
onnipotente armato come è di fronte a una popolazione inerme.
[...]
Art. 11. Le leggi della guerra non proibiscono solamente gli atti di
crudeltà e la mala fede in ordine agli impegni presi col nemico durante la
guerra; ma esse vietano ben anche ogni violazione delle convenzioni
solennemente firmate dai belligeranti in tempo di pace, dato che abbiano
manifestato la loro intenzione di mantenerla in vigore nel caso in cui la
guerra scoppiasse fra le potenze contraenti.
Queste medesime leggi proibiscono ogni sorta di estorsioni, ogni transazione
che abbia per fine un guadagno illecito, come ogni atto di vendetta privata
e ogni complicità in questi atti.
Le violazioni saranno severamente castigate, massime se fossero commesse da
officiali.
Art. 15. La guerra autorizza la distruzione o la mutilazione dei nemici
armati e di ogni altra persona, la distruzione della quale diviene
incidentemente inevitabile negli incontri a mano armata; essa autorizza la
cattura di ogni nemico che sia armato, di ogni nemico che sia utile al suo
governo o in modo speciale pericoloso per chi lo fa prigioniero; essa
autorizza a distruggere ogni specie di proprietà; a tagliare le strade, i
canali, o altre vie di comunicazione; a intercettare i viveri e le munizioni
del nemico, a impadronirsi di tutto quello che il paese nemico può
somministrare per la sussistenza e la sicurezza dell’armata, e a ricorrere a
tutte le astuzie che non importino una offesa agli impegni espressamente
stipulati pel tempo che dura la guerra, o che sono contenuti implicitamente
nelle leggi moderne della guerra. Gli uomini che prendono le armi gli uni
contro gli altri in una guerra regolare non perdono la natura di esseri
morali, che sono responsabili gli uni verso gli altri e verso Dio.
Art. 16. La guerra non autorizza ad abbandonarsi ad atti di crudeltà, che è
quanto dire di infliggere patimenti pel solo piacere di fare soffrire o per
esercitare un atto di vendetta; né a storpiare o ferire un nemico fuori di
combattimento, né a sottometterlo a torture onde strappargli notizie. Essa
non permette in alcun caso di usare del veleno, né di devastare senza
bisogno un distretto del nemico. Essa ammette la astuzia, ma condanna la
perfidia; in generale la guerra non approva alcun atto di ostilità che sia
tale, quando non vi è necessità, da rendere più difficile il ritorno alla
pace.
Art. 25. In seguito alla formazione e coesistenza delle nazioni moderne, e
dopo che le guerre assunsero il carattere di guerre grandi e nazionali, si
riconobbe che non si fa più la guerra pel piacere di farla, ma che essa è un
mezzo per raggiungere dei grandi fini politici, o per difendersi contro
ingiusti attacchi. Non è più ammessa alcuna restrizione convenzionale in
ordine al modo adottato per nuocere al nemico; ma le leggi della guerra
prescrivono limiti e restrizioni che sono fondati sui principi eterni della
giustizia, della buona fede e dell’onore.
Art. 39. Ogni violenza commessa senza necessità contro gli abitanti del
paese invaso, ogni distruzione della proprietà che non sia comandata da un
officiale che abbia a questo riguardo speciale incarico; ogni furto, ogni
saccheggiamento, anche dopo di avere preso di assalto una fortezza; ogni
ratto, ogni mutilazione, ogni uccisione di un abitante sono proibiti sotto
pena di morte, o con tutt’altro castigo che sembrerà proporzionato alla
gravità del delitto.
I soldati, gli officiali, o ogni altro individuo sorpresi mentre commettono
simili atti di violenza, e che si rifiutano di obbedire agli ordini del loro
superiore di cessare da questi atti, possono essere uccisi sul fatto da
questo superiore.
Art. 66. Chiunque ferisce con intenzione il nemico ridotto completamente
alla impotenza, lo uccide, o comanda di ucciderlo, o incoraggia i suoi
soldati a ucciderlo sarà messo a morte, se viene provata la sua colpabilità,
sia che egli appartenga all’armata degli Stati Uniti, o sia un nemico
catturato dopo di avere commesso il suo crimine.
Art. 143. Le leggi della guerra non permettono di proclamare che un
individuo che fa parte dell’armata belligerante, né un particolare, né un
cittadino dello stato nemico è messo fuori della legge e può essere ucciso
senza giudizio dal primo individuo che si impadronisce di lui, né più né
meno di quello che le leggi moderne non permettono in tempo di pace questa
specie di fatto, di porre cioè uno fuori della legge internazionale; esse
riprovano al contrario questo modo di procedere e lo considerano come un
crimine. Le più severe rappresaglie colpiranno un omicidio commesso in forza
di un proclama di questo genere, qualunque sia l’autorità da cui possa
emanare. Le nazioni civili veggono con orrore le ricompense offerte in vista
di spingere ad assassinare un nemico e le condannano come un ritorno verso
la barbarie.