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Duecento anni fa Bonaparte dava vita a uno dei
documenti legislativi più importanti della storia.
Ispirato ai principi della rivoluzione, fu una «conquista» non solo francese
ma europea, figlia dell’illuminismo.
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Il Codice di Napoleone, impero del diritto
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«La mia gloria non è di aver vinto qualche battaglia. Ciò che nulla potrà
offuscare e che vivrà in eterno è il mio Codice civile».
Così Napoleone stesso, dalla triste e remota Sant’Elena. Non era una
rivendicazione infondata. Delle 102 sedute tenute dal Consiglio di Stato per
discutere il progetto egli ne presiedette di persona 57. Si era, inoltre,
mirato a un sistema di valore universale, applicabile ovunque in base a quel
diritto naturale, in cui la tradizione giuridica europea vedeva la radice di
ogni forma e ordinamento di giustizia. Perciò uno dei redattori del Codice
poté affermare che nello scriverne gli articoli ci si era limitati a seguire
i principii universali fondamentali e immutabili del diritto e dell’equità,
proprio per aprire la via al Codice presso altri popoli.
Ma se questo intento di ampia diffusione «venne in gran parte soddisfatta
nel XIX secolo dal Code civil — nota uno storico autorevole in materia come
Paul Koschaker — ciò accadde grazie alla personalità di Napoleone piuttosto
che per le qualità, indubbiamente eccellenti, del Codice stesso» ; non tanto
per queste qualità anch’esse riconosciute («la migliore codificazione di
diritto privato che mai sia stata attuata») , bensì perché quello fu «il
codice dell’Impero francese»: l’impero voluto e costruito da Napoleone, che
fu per questo verso anche un «impero giuridico» , superando «di varie volte,
sia per popolazione che per superficie, quello di Giustiniano», l’altro
memorabile nome associato a un codice di diritto civile che ha sfidato i
secoli.
Si può quindi ritenere giustificato che il Code civil del 1804 prendesse nel
1807 il nome di Code Napoléon.
E tanto più in quanto lo seguirono quello di procedura civile nel 1806,
quello commerciale nel 1807, quello di procedura penale nel 1808 e quello di
diritto penale nel 1810. Un sistema completo, che fa onore al Paese che lo
produsse e alla volontà politica di chi lo fece redigere e lo diffuse come
un cardine della sua politica imperiale. Onore non attenuato dal fatto che,
alla codificazione, i rivoluzionari avevano cominciato a pensare già prima
di Napoleone. Questo dà ancora maggior valore all’opera compiuta sotto di
lui, come frutto di lunga meditazione sulle idee maturate nel corso del
secolo dell’Illuminismo, anche se non impedì che il Codice combinasse in
parte antiche costumanze e diritto romano con esigenze affermatesi con la
rivoluzione. Ne fa, anzi, un’opera non solo francese ma, nel senso più pieno,
del tutto europea.
I motivi principali del suo successo sono noti. Esso sanciva in una
sistemazione organica le principali e più durature conquiste della
rivoluzione francese. Di qui l’assunzione dell’individuo a base della
normativa del Codice; la piena laicità di tale normativa; l’affermazione
dell’uguaglianza dinanzi alla legge; l’abolizione del diritto di
primogenitura e del maggiorascato a esso congiunto e la conseguente parità
ereditaria tra fratelli; la tutela della proprietà esentata da ogni servitù
o limitazione di origine privilegiata o feudale; la individuazione della
famiglia come cellula basilare per la vita sociale e per l’ordinamento
giuridico; l’introduzione del divorzio e la rivendicazione del pieno diritto
dello Stato a entrare in questa materia; la piena autonomia delle parti nel
negoziare contratti, col solo limite dell’interesse pubblico e del buon
costume; l’equivalenza stabilita per i beni mobili fra proprietà e possesso.
Queste innovazioni si diffusero poi anche là dove Napoleone non sarebbe mai
potuto arrivare, non solo perché ( come si ripete con una formula quasi
rituale) conformi agli interessi e alle idee della borghesia allora
trionfante, bensì perché rispondevano, in qualche modo, a esigenze di
soluzione di vecchi e nuovi problemi sociali e giuridici in varii tipi di
società, e in ciò il diritto naturale, a cui pensavano i redattori, poteva
entrarci molto o poco o nulla.
Ci si chiede da molto per quanto tempo il Codice resisterà. Qualcosa è già
chiaro. La sua dominante concezione fondiaria della proprietà appare molto
ridimensionata da forme nuove di ricchezza affermatesi nella società
industriale. Per il diritto di famiglia appaiono superate l’autorità
patriarcale del capofamiglia su moglie e figli e quella maschilistica
dell’uomo sulla donna. Sul regime tutto privatistico della proprietà sono
pure visibili molte crepe.
Ma questo e altro non intacca la vitalità del Codice su punti essenziali:
l’eguaglianza dinanzi alla legge, la tutela dell’individuo e della proprietà,
la laicità generale del sistema, la sapienza dei principii che regolano
contratti e obbligazioni. Soprattutto poi è l’idea stessa di codice un
valore permanente, perché con essa (e lo si notò subito) il giudice non si
pone più, come prima, quale legislatore, ma quale suddito e servitore della
legge egli stesso. Una grande civiltà giuridica si può certo costruire anche
su altre basi; ma queste del grande Codice si sono dimostrate tra le più
solide anche per una società avanzata. Si aggiunga che, se l’indiscutibile
impronta unitaria e la principale ispirazione del Codice sono attinte al
diritto romano, questo non ne è un riferimento esclusivo.
L’aria dei tempi nuovi aperti dalla rivoluzione vi circola, come si è detto,
largamente e antiche costumanze vi hanno molta eco. Ciò dovrebbe scoraggiare
la stucchevole e ricorrente contrapposizione fra diritto continentale e
romano e diritto anglo- sassone, con relativi complessi di superiorità o di
inferiorità e disegni di imitazione. Le civiltà giuridiche sono figlie della
loro storia e non si prestano facilmente a trapianti di faccia e di organi.
Se è tramontato, come si spera, per sempre l’orribile principio «razza e
diritto», è pure da sperare che tramontino complessi e disegni a cui la
storia si rifiuta e dà continue e spesso disastrose smentite.